Codice Civile art. 1440 - Dolo incidente.InquadramentoLa norma in esame individua quale ulteriore vizio della volontà il dolo, che costituisce causa di annullamento del contratto ove si concretizzi in raggiri idonei ad alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola in errore (Bianca, 624), rispetto a circostanze essenziali del negozio (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 680) Lineamenti generaliLa norma in commento è stata inserita solo dal codice civile vigente che ha così previsto la figura, già nota all'elaborazione dottrinaria, del dolo incidente (in arg. Vigradamo, 67 ss.). La S.C. ha chiarito, sin dalla prima esperienza applicativa, che occorre accertare, per la configurabilità del dolo incidentale, i seguenti elementi: l'esistenza di raggiri maliziosi adoperati in mala fede da un contraente in danno dell'altro; l'idoneità dei raggiri a trarre in inganno l'altra parte, pur senza determinare un vizio tale da invalidare il negozio; la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, qualora fossero mancati i raggiri (Cass. n. 1560/1953). I raggiri, gli artifici e le menzogne sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, cosi da determinare il vizio della volontà; in tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti, e, conseguentemente, il vizio di volontà che e stato determinante diventa causa di annullamento del contratto; quando invece il dolo ha avuto una minore intensità ed ha esercitato influenza soltanto sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti, esso non incide sull'esistenza del negozio stesso, perché questo, comunque, è validamente concluso, ma è causa di risarcimento del danno in quanto costituisce illecito ed e soggetto, come tale, alla disciplina generale degli atti illeciti (Cass. III, n. 1308/1972). Peraltro, anche una volta accertato il dolo incidente, lo stesso non comporta, come chiarito dalla disposizione in esame, l'annullamento del negozio giuridico, ma soltanto il diritto del deceptus ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla condotta illecita del deceptor. In sostanza, in tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni (Cass. n. 17988/2024 che ha ritenuto, di conseguenza, che in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato). È stato precisato che, al fine della configurabilità del dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c., e della conseguente responsabilità per i danni del contraente in mala fede, e irrilevante la circostanza che quest'ultimo non sarebbe stato disposto a concludere il contratto a condizioni meno vantaggiose di quelle in effetti ottenute (Cass. II, n. 2840/1970). In dottrina il dolo incidente è considerato una particolare ipotesi di violazione del dovere di buona fede precontrattuale ed in linea di principio configura quindi una fattispecie di responsabilità di natura extracontrattuale della quale devono essere accertati gli elementi costitutivi (v., tra gli altri, Innelli, 378 ss.). Quanto al nesso causale tra condotta e danno, nel caso del dolo incidente deve consistere nel legame tra il raggiro e la distorta volontà negoziale, cioè, in definitiva, tra l'inganno e l'evento dannoso consistente nelle deteriori condizioni contrattuali (Innelli, 375). Peraltro, la S.C. ha precisato che, con riguardo all'azione di risarcimento del danno correlata a dolo incidente, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell' an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli (Cass. II, n. 8318/1990). Rispetto all'elemento soggettivo sono due, essenzialmente, le impostazioni interpretative emerse in dottrina. Secondo una prima tesi, l'esigenza di addivenire ad un coordinamento sistematico dell'art. 1440 c.c. con l'art. 1337 c.c., dovrebbe coerentemente indurre a riconoscere la sussistenza della responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di inganno incidente non doloso, bensì meramente colposo. Per altri, la mala fede ex art. 1440 c.c. dovrebbe, invece, essere intesa nel significato soggettivo, sicché essa non sarebbe semplicemente la «controfigura» della buona fede ex art. 1337 c.c., ma si avvicinerebbe di più al doloex art. 2043 c.c., del quale condividerebbe i tratti essenziali (v., anche per i riferimenti, Virgadamo, 67 ss.). Controversi sono, in dottrina, anche i criteri dei quali occorre tener conto ai fini della determinazione del danno risarcibile ex art. 1440 c.c. che, sebbene si tratti di responsabilità precontrattuale, per alcuni non dovrebbe essere limitata all'interesse cd. negativo, dovendo essere risarcito l'ipotetico interesse «positivo» che sarebbe sorto in capo al soggetto se il regolamento contrattuale fosse stato definito in assenza del dolo. La S.C. ha invece ritenuto che il risarcimento del danno debba essere commisurato all'interesse negativo, afferente al «minor vantaggio» ovvero al «maggior aggravio economico» prodotto dallo stesso (Cass. II, n. 5965/2012, in Contratti, 2012, n. 11, 888, con nota di Valenti). Anche la semplice reticenza può integrare il dolo incidente, a meno che non si provi che la controparte avrebbe potuto conoscere la circostanza taciuta usando l'ordinaria diligenza (Cass. III, n. 2961/1976). Casistica La falsa rappresentazione del prezzo corrente sulla piazza, operata dal venditore, non vale a costituire — in mancanza di prove sul punto che il compratore non si sarebbe determinato alla stipulazione del contratto, ove avesse avuto conoscenza del reale valore della merce — il dolo determinante, ma il semplice dolus incidens, idoneo a giustificare, ove ne ricorrano gli altri estremi, la sola azione risarcitoria (Cass. II, n. 2840/1976). Qualora l'attore abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno, deducendo un'inadempienza contrattuale per consegna dell'aliud pro alio, il giudice non può accogliere la domanda sotto il diverso profilo del dolo incidentale: infatti la prestazione dell'aliud pro alio ed il dolo incidentale sostanziano due realtà giuridiche autonome e distinte, fondate su presupposti diversi, in quanto, mentre la prima, configura un vero e proprio inadempimento che suppone la valida conclusione del contratto di cui può determinare la risoluzione, il dolo incidentale attiene al momento formativo del contratto, che, senza di esso, sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ed importa soltanto l'obbligo del risarcimento del danno a carico del contraente in mala fede (Cass. II, n. 2729/1970). L'art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal codice civile, anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del contratto, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., la quale riguarda solo i diritti «derivanti» dal contratto stesso (Cass. I, n. 2798/1990, in Giur. it., 1991, I, 1, n. 4, 456, con nota di Iacovino). BibliografiaCriscuoli, Il criterio discretivo fra «dolus bonus» e «dolus malus», in Annali Palermo, 1957; Carresi, Sul requisito del dolo come vizio del consenso, GiT, 1952, 228; Cendon, Gaudino, Il dolo nei contratti, in Alpa e Besone (diretto da), I contratti in generale, 1992, IV, II, 685; Corsaro, Raggiro, dolo colposo e annullabilità del contratto, GI, 1989, I, 2, 32; A. Gentili, voce Dolo (diritto civile), in Enc. giur., XII, Roma, 1989; Iacovino, Dolo incidente e prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in Giur. it., 1991, I, 1, n. 4, 456; Innelli, Dolo incidente, in Giust. civ., 2006, II, 378 ss.; Macario, Cessione di quota sociali e dolus bonus del venditore, in Corr. giur., 1997, n. 1, 81; Panza, In tema di doveri di avviso nella formazione del contratto, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 1964, 89, 707; Panza, Reticenza e buona fede oggettiva, in Università di Bari, Casi e questioni in tema di contratto, 1970, 73 ss.; Puccini, Il dolo civile, Milano, 1970; Sacco, De Nova, Il contratto, Torino, 1993, I, 420; Trabucchi, voce Dolo (diritto civile), in NN.D.I., VI, Torino, 1960, 149; Valenti, Il dolo omissivo incidente nel prisma della responsabilità precontrattuale, in Contratti, 2012, n. 11, 888; Virgadamo, Il dolo incidente, in Giust. civ., 2008, II, 67 ss.; Visintini, Contributo allo studio della reticenza nella formazione dei contratti, in Studi Gualandi, II, 1964, 417-455; Visintini, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972 |