Codice Civile art. 1445 - Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi. [I]. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [23 2, 25 2, 2377 7, 2652 n. 6, 2680 n. 3; 165 trans.]. InquadramentoLa norma regola le conseguenze dell'annullamento nei confronti del terzo subacquirente dal legittimato passivo all'azione di annullamento. Ove l'annullamento derivi da incapacità legale (sia in conseguenza della violazione delle forme prescritte per la valida attività dell'incapace sia in ragione della violazione delle prescrizioni che attengono al suo legale rappresentante), esso è opponibile al terzo avente causa dal contraente capace. Tale limite alla tutela della buona fede del terzo discende dalla semplicità di accertamento dello stato di incapacità dell'alienante dell'atto annullato (Messineo, 481), accedendo al sistema di pubblicità previsto in tema di capacità dei soggetti (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 851). Anche se l'annullamento dipenda da cause diverse dall'incapacità, esso sarà opponibile al terzo subacquirente a titolo gratuito anche se in buona fede, nonché all'avente causa a titolo oneroso solo se in mala fede. Con riferimento agli acquirenti a titolo gratuito la legge non tutela chi certat de lucro captando; con riguardo agli acquirenti a titolo oneroso in mala fede l'ordinamento non protegge i soggetti che erano a conoscenza della causa di annullamento del contratto. Pertanto, l'annullamento per cause diverse dall'incapacità legale non pregiudica i diritti dei terzi subacquirenti a titolo oneroso e in buona fede (Messineo, 481), salvi gli effetti della trascrizione e del possesso. Il titolo deve essere provato dal terzo. La buona fede in senso soggettivo, intesa come ignoranza di ledere l'altrui diritto, si presume (Messineo, 481; Sacco, De Nova, in Tr. Res., 1988, 507; contra Bianca, 364, secondo cui la buona fede, in quanto fatto costitutivo del diritto, dovrebbe essere provata). Non possono considerarsi onerosi, ai fini della norma in esame, gli atti cd. neutri, come quelli costitutivi di garanzie, e quelli a causa mista, come la vendita ad un prezzo consapevolmente minore (Gabrielli, Le invalidità nel diritto privato, Milano, 2011,8). Secondo la giurisprudenza, il giudicato sull'annullamento del contratto è opponibile al successore a titolo particolare nel diritto controverso, salvo il caso in cui il successore medesimo abbia acquistato detto diritto in buona fede, non potendo in tal caso egli essere pregiudicato (Cass. III, n. 981/2010). L'azione prevista dall'art. 184 c.c. per l'annullamento degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il necessario consenso dell'altro coniuge, in quanto avente ad oggetto l'invalidazione dell'atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, è soggetta, per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina generale dettata dall'art. 1445 c.c. per l'azione di annullamento dei contratti: pertanto, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento dell'inclusione del bene nella comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede (Cass., S.U., n. 22755/2009) Terzo può dirsi soltanto colui che sia effettivamente estraneo al rapporto in precedenza concluso: tale non è il socio di una cooperativa edilizia subentrato nel rapporto di assegnazione ad un altro socio escluso dalla cooperativa stessa per effetto di una delibera successivamente annullata (Cass. I, n. 5941/1987) La rilevanza della trascrizione e del possessoOve oggetto dell'acquisto sia un bene immobile o un bene mobile registrato, la trascrizione della domanda di annullamento del contratto può comportare l'opponibilità al terzo dell'accertamento reso con la sentenza di annullamento, in base alle norme deputate a risolvere i conflitti tra gli effetti delle trascrizioni ex artt. 2652 n. 6 e 2690 n. 3 c.c. (Tommasini, 12). Precisamente, qualora la trascrizione riguardi una domanda di annullamento per causa diversa dall'incapacità legale, i terzi che hanno acquistato diritti a titolo oneroso e in buona fede, in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda, faranno salvo il loro acquisto, nonostante la sentenza di accoglimento dell'azione giudiziale, anche se la domanda di annullamento sia stata trascritta prima di cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato (Cass. II, n. 7468/2011; Cass. II, n. 7322/1986; Cass. I, n. 2647/1967). Ove invece la trascrizione concerna una domanda di annullamento per incapacità legale, l'acquisto del terzo non sarà pregiudicato dalla sentenza di accoglimento della domanda a condizione che detto acquisto sia avvenuto in buona fede e a qualsiasi titolo in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda, purché la trascrizione della domanda sia avvenuta decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto. Ove si tratti di mobili non registrati, l'acquisto del terzo sarà fatto salvo in base al conseguimento in buona fede del possesso ex art. 1153 c.c. Se è vero che la situazione tipica considerata nella norma in esame è quella in cui l'annullamento concerne lo stesso titolo, in forza del quale il diritto fu acquistato da coloro che poi lo trasmisero al terzo, la norma comprende e regola anche l'ipotesi in cui l'annullamento colpisca altri presupposti della trasmissione del diritto, come quando ad un negozio concluso tra il mandatario o il terzo segue l'annullamento del mandato. Tale annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento; pregiudica, invece, i diritti acquistati dai terzi di mala fede (Cass. III, n. 318/1965). I principi in tema di trascrizione, richiamati dalla norma in esame, trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il contratto inficiato da errore sia stato rettificato ai sensi dell'art. 1432 c.c. (Cass. III, n. 11265/2002).. BibliografiaArena, voce Incapacità (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1970; Barcellona, voce Errore (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1966; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.1. e 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1983; Funaioli, voce Dolo (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1964; Gentili, voce Dolo (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Giacobbe, voce Convalida, in Enc. dir., Milano, 1962; Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1958; Piazza, voce Convalida del negozio giuridico, in Enc. giur., Roma, 1988; Pietrobon, voce Errore (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Prosperetti, Contributo alla teoria dell'annullabilità del negozio giuridico, Milano, 1983; Rescigno, voce Capacità di agire, in Nss. D.I., Torino, 1958; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989; Stanzione, voce Capacità (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988; Tamponi, L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui, Milano, 1992; Tommasini, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988; Trabucchi, voce Dolo (dir. civ.), in Nss. D.I., Torino, 1960 |