Codice Civile art. 1446 - Annullabilità nel contratto plurilaterale.Annullabilità nel contratto plurilaterale. [I]. Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. InquadramentoLa norma costituisce espressione del favore dell'ordinamento giuridico per la conservazione del contratto. Unitamente alla norma in commento sono dedicati alla disciplina del contratto plurilaterale gli artt. 1420 c.c. per la nullità, 1459 c.c. per la risoluzione per inadempimento e 1466 c.c. per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ispirati anch'essi al principio di conservazione. Il contratto è plurilaterale quando siano individuabili più di due distinti centri di interesse. Ove nei contratti plurilaterali la causa di annullabilità colpisca il vincolo di una sola delle parti, sarà inficiato il solo vincolo e il contratto rimarrà valido ed efficace per il resto, qualora la partecipazione della parte investita dalla causa di annullabilità non sia essenziale; in caso contrario, sarà annullabile l'intero contratto. È plurilaterale il contratto con più di due autonomi centri di interessi (Cass. II, n. 2089/1982); in mancanza di tale condizione non si applica la norma in commento e può porsi esclusivamente una questione di invalidità oggettivamente parziale (Cass. II, n. 1592/1980). Non è plurilaterale il contratto con parte plurisoggettiva, come la vendita di un bene da parte dei suoi comproprietari (Cass. II, n. 1180/1986), essendo necessario, per la configurabilità della plurilateralità, che sussistano prestazioni di più soggetti dirette ad uno scopo comune, e non due prestazioni legate da vincolo di sinallagmaticità. In ordine alla possibilità di una convalida parziale, anche soggettiva, vedi sub art. 1444 c.c., 5. BibliografiaArena, voce Incapacità (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1970; Barcellona, voce Errore (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1966; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.1. e 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1983; Funaioli, voce Dolo (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1964; Gentili, voce Dolo (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Giacobbe, voce Convalida, in Enc. dir., Milano, 1962; Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1958; Piazza, voce Convalida del negozio giuridico, in Enc. giur., Roma, 1988; Pietrobon, voce Errore (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Prosperetti, Contributo alla teoria dell'annullabilità del negozio giuridico, Milano, 1983; Rescigno, voce Capacità di agire, in Nss. D.I., Torino, 1958; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989; Stanzione, voce Capacità (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988; Tamponi, L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui, Milano, 1992; Tommasini, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988; Trabucchi, voce Dolo (dir. civ.), in Nss. D.I., Torino, 1960 |