Codice Civile art. 1876 - Rendita costituita su persone già defunte.

Caterina Costabile

Rendita costituita su persone già defunte.

[I]. Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona, che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

Inquadramento

La prestazione periodica oggetto della rendita vitalizia è destinata a durare fino alla morte della persona o delle persone contemplate, il che rende incerta la misura e il rapporto tra le due prestazioni e ne determina l'aleatorietà. L'alea permea il contratto oneroso di rendita vitalizia e ne diviene elemento essenziale tanto che la mancanza dell'alea ne determina la nullità.

L'art. 1876 palesa, appunto, la natura aleatoria del contratto oneroso di rendita vitalizia sancendo la nullità per l'ipotesi in cui la «vita contemplata» sia già cessata al momento della stipula (Cass. II, n. 367/1995).

La mancanza di alea, invece, non comporta la nullità del contratto ogni qual volta lo stesso configuri un atto a titolo gratuito, quando cioè la sproporzione tra le due prestazioni e lo spirito di liberalità siano noti ed accettati dalle parti (Torrente, in Comm. S.B., 1955, 136).

La dottrina si è interrogata in ordine alla ammissibilità del contratto atipico di vitalizio oneroso non aleatorio optando per la risposta positiva (Dattilo, 868).

La natura aleatoria della rendita vitalizia onerosa

Discussa in dottrina è la ratio della previsione in esame.

Secondo alcuni autori la comminatoria della nullità è da ricollegare alla mancanza di un termine finale equiparabile ad un elemento essenziale ex art. 1418 (Torrente, in Comm. S.B., 1955, 136).

Per altri, invece, la nullità è da ricondurre alla mancanza di causa e quindi al difetto di alea e ciò anche nella ipotesi in cui i costituenti ignorino se la persona è in vita o meno, stante l'irrilevanza degli stati soggettivi di ignoranza rispetto ad un elemento essenziale del contratto (Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 127).

Per altri, ancora, essendo la persona già defunta al tempo del contratto obligatio incipere non potest, e ciò a prescindere da ogni comminatoria di nullità (Lener, 1020).

La giurisprudenza costante ritiene che l'alea sia elemento essenziale del contratto oneroso di rendita vitalizia e, conseguentemente, che la sua mancanza ne determini la nullità (Cass. II, n. 8116/2024).

In sede di accertamento della sussistenza dell'alea, ad avviso dei giudici di legittimità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della «equivalenza del rischio», cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita. All'uopo deve tenersi conto, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario (Cass. II, n. 8116/2024; Cass. II, n. 4825/2016).

Pertanto, l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (Cass. II, n. 19763/2005; Cass. II, n. 8537/1998).

Il vitalizio oneroso non aleatorio

La dottrina si è interrogata in ordine alla ammissibilità del contratto atipico di vitalizio oneroso non aleatorio.

L'opinione maggioritaria opta per la risposta positiva qualora detta configurazione negoziale risponda alla comune intenzione delle parti.

Si evidenzia all'uopo che se non è escluso che le parti inseriscano elementi aleatori in contratti tipicamente commutativi (cosiddetta alea convenzionale), non si rinvengono motivi per escludere che esse possano disporre convenzionalmente della componente aleatoria del vitalizio, del resto finalizzato anche alla realizzazione di interessi che ontologicamente prescindono dall'alea (Dattilo, 868).

Rendita vitalizia stipulata in favore di persona non ancora esistente

L'imprescindibile esigenza dell'esistenza della vita contemplata non risolve il dubbio circa la possibilità che la rendita possa essere stipulata in favore di una persona non ancora esistente, o perché non nata o perché non ancora concepita.

La fonte del rapporto in siffatte ipotesi è costituita da un atto di liberalità, in particolare si ricorre alle ipotesi di cui agli artt. 462 e 784 (Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 128).

Il vitalizio così costituito si intende sottoposto alla condizione sospensiva della nascita (Torrente, in Comm. S.B., 1955, 119).

Bibliografia

Calò, Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, in Foro it., 1989, I, 1, 1165; Dattilo, voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Gardella Tedeschi, Vitalizio, in Dig. civ., Torino, 1999; Lener, voce Vitalizio, in Nss. D.I., Torino, XX, 1975.

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