Codice Civile art. 1486 - Responsabilità limitata del venditore.Responsabilità limitata del venditore. [I]. Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese [1489]. InquadramentoNella norma in esame l'evizione viene evitata senza alcuna cooperazione del venditore, ma con un sacrificio economico del compratore (Rubino, 724), sebbene questi non sia tenuto a tacitare il terzo (Bianca, 826, il quale, peraltro, ricorda che il compratore, secondo i principi generali, deve evitare il danno se ciò non comporta un suo apprezzabile sacrificio). L'art. 1486 c.c., però, non attribuisce all'acquirente un diritto al rimborso; al contrario, attribuisce solo una facoltà al venditore, il quale può decidere di subire gli effetti della garanzia, nel loro contenuto restitutorio e risarcitorio, come definito dagli artt. 1479 e 1483 c.c., ovvero di liberarsi dalla garanzia rimborsando l'acquirente di quanto pagato al terzo, oltre interessi e spese (Cass. II, n. 622/1976; Cass. n. 1921/1950). Pertanto, il venditore, qualora ritenga che la somma pagata dal compratore al terzo sia maggiore di quella che egli dovrebbe per l'evizione parziale della cosa, può scegliere la via della garanzia ordinaria ed eseguire i rimborsi posti a suo carico dalla legge. L'unico diritto che il compratore ha, e che dunque può far valere in giudizio, è quello al contenuto della garanzia, come disciplinato dai citati artt. 1479 e 1483 c.c.; nessuna norma gli consente, invece, di surrogare detto diritto con la pretesa di essere reintegrato nell'ammontare del sacrificio patrimoniale sostenuto, in conseguenza della solutio a favore del terzo. Del resto, la norma in esame parla di liberazione dalle conseguenze della garanzia, in tal modo presupponendola; la stessa presuppone, cioè, che l'acquirente faccia valere la garanzia nel suo tipico contenuto, pur se abbia pagato il terzo. Secondo parte della dottrina, il tacitamento deve avvenire prima che il diritto del terzo venga accertato con sentenza passata in giudicato (Greco, Cottino, 210; Rubino, 728; contra Bianca, 863, nonché Cass. n. 2400/1960) e può rivestire la forma della transazione o altra che comunque evidenzi la volontà del terzo di rinunziare o estinguere la sua pretesa sul bene (Bianca, 865). La norma in esame si applica a tutte le ipotesi di diritti sulla cosa che potenzialmente possono produrre evizione, e quindi anche alle fattispecie di cui agli artt. 1479, 1480, 1482 e 1489 c.c. (Russo, 173). Presupposti e oggetto del rimborsoSi ritiene che presupposti del rimborso, che il venditore può effettuare al compratore, siano che la prestazione al terzo: 1) deve aver evitato un danno di cui avrebbe dovuto rispondere il venditore; 2) non deve superare il valore del danno evitato (Bianca, 863). Il risarcimento non deve comunque superare il danno effettivamente sofferto, anche quando il tacitamento sia avvenuto con prestazioni diverse dal denaro (contra Greco, Cottino, 211-212, i quali non ammettono ipotesi diverse dai versamenti in numerario). Secondo parte della dottrina il rimborso è dovuto solo al momento dell'effettivo pagamento al terzo (Rubino, 725; contra Bianca, 864, il quale ritiene sufficiente che il terzo abbia acconsentito di rinunciare alla sua pretesa sul bene in correlazione all'obbligazione assunta dal compratore). Il rimborso deve comprendere anche le spese (legali e quelle relative all'accordo del tacitamento) e gli interessi sulle somme rimborsate, che decorrono dalla data del pagamento al terzo (Bianca, 865; Rubino, 725). Si ritiene, inoltre, che presupposto ineludibile perché il compratore abbia diritto al rimborso è che questi sia in condizione di fornire la prova richiesta dall'art. 1485, comma 2 c.c. (Luminoso, 129). Il rimborso è assoggettato al principio nominalistico (Cass. n. 2921/1955). Sotto il profilo processuale, si è rilevato che, ove il compratore rinunci alla domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c. per far valere, ai sensi dell'art. 1486 c.c., una pretesa al rimborso nei confronti del venditore della somma corrisposta all'attore per evitare una condanna alla demolizione del fabbricato eretto sul terreno acquistato, questo comporta l'introduzione nel processo di un nuovo fatto costitutivo del diritto azionato e di un tema d'indagine del tutto nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, dando così luogo ad una non consentita mutatio libelli (Cass. II, n. 4248/2010). Evizione invertitaSi ha evizione invertita quando il compratore, che non ha acquistato il diritto in forza del contratto di vendita, lo acquisti poi da altra fonte senza la cooperazione del venditore (Rubino, 682). La differenza tra le due ipotesi è che, nell'evizione evitata (art. 1486 c.c.), il titolo di acquisto rimane la vendita, mentre nell'evizione invertita titolo d'acquisto valido ed efficace è quello successivo (Luminoso, 129). Ciò spiega perché in questo secondo caso il venditore è tenuto al rimborso di tutto il prezzo e non si applica la norma in esame. Si è ritenuto, però, che se terzo e compratore stipulano una nuova vendita avente ad oggetto lo stesso bene, pur versandosi in ipotesi di evizione invertita, potrebbe applicarsi l'art. 1486 c.c., risultando altrimenti quest'ultimo troppo facilmente eludibile dal compratore, al quale basterebbe indurre il terzo a stipulare una nuova vendita al fine di acquisire il diritto al rimborso dell'intero prezzo originario (Rubino, 729, secondo cui il compratore avrebbe peraltro diritto alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui il successivo acquisto dal terzo avvenga a titolo gratuito). Altri ritengono che in questo caso il nuovo prezzo pagato dal compratore possa valere come elemento indicativo dell'ammontare del danno (Bianca, 865). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Branca, Sub art. 1103, in Comm. S.B., 1965; Capozzi, Dei singoli contratti, I, Milano, 1988; De Martini, voce Evizione, in Novissimo Digesto Italiano, 1957; Greco, Cottino, Vendita, in in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato Iudica-Zatti, 1995; Macario, voce Vendita, Profili generali, in Enc. giur., 1994; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, in Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971; Russo, L'evizione, in Comm. S.r, sub art. 1486 c.c, 2015 |