Codice Civile art. 1488 - Effetti dell'esclusione della garanzia.

Cesare Taraschi

Effetti dell'esclusione della garanzia.

[I]. Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

[II]. Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore [1489].

Inquadramento

Per il combinato disposto dei commi 1 e 2 della norma in esame, il cd. patto di esonero della garanzia per evizione non si estende all'obbligo della restituzione del prezzo pagato e del rimborso delle spese, tranne per il caso che la vendita sia stata convenuta a rischio e pericolo del compratore (Cass. n. 2689/1958). Non è, invece, dovuto il rimborso del valore dei frutti che il compratore abbia dovuto restituire al terzo evincente.

Inoltre, quando vi è clausola di esclusione non si applicano gli artt. 1479 e 1480 c.c., cioè, anche qualora vi sia colpa del venditore o buona fede del compratore, non è dovuto il risarcimento del maggior danno.

Per questo motivo la dottrina sostiene che la clausola di esclusione della garanzia costituisce un patto di esonero da responsabilità per colpa, al quale è applicabile l'art. 1229 c.c. (Bianca, 876; Rubino, 736).

Se il patto che modifica la garanzia, escludendola o limitandola, è predisposto dal venditore, è richiesto il requisito formale della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. (Cass. II, n. 3418/1993). Qualora si tratti di rapporti tra professionista e consumatore, troveranno invece applicazione gli artt. 33 ss. d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

In ogni caso, la modificazione deve risultare da espressa pattuizione (Cass. I, n. 4007/1968).

Priva di significato è, invece, la dichiarazione che il bene è venduto «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova», che ha natura di mera clausola di stile (Bianca, 876; Macario, 22), avente l'unico scopo di ribadire la non responsabilità del venditore per difetti e vincoli apparenti.

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'acquirente di un immobile pignorato, il quale abbia limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo, qualora sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo parziale soddisfazione del proprio credito, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione nei confronti dell'alienante per la realizzazione integrale del predetto credito (Cass. II, n. 393/1993).

La vendita a rischio e pericolo del compratore

Qualora la vendita sia stata stipulata a rischio e pericolo del compratore, il venditore non è tenuto né al risarcimento del danno, né al rimborso delle spese (Chianale, 166).

In dottrina si è sostenuto che, in questo caso, la vendita assume carattere aleatorio e si affianca alla figura dell'emptio spei, perdendo il suo carattere commutativo (De Martini, 1069; Rubino, 739; contra Macario, 23), ma ciò non incide sulla causa tipica della vendita, in quanto permane l'impegno traslativo pur se ridotto all'alienazione del diritto in quanto quest'ultimo competa al venditore (Bianca, 881).

Si applicano anche in questo caso i limiti posti dall'art. 1229 c.c., ragion per cui la clausola non opera quando l'inadempimento sia imputabile a dolo o colpa grave del venditore, e dall'art. 1487, comma 2 c.c. (Chianale, 166; Rubino, 742), e il venditore è sempre responsabile nel caso in cui l'evizione derivi da fatto proprio, non potendo una pattuizione trasformare l'impegno traslativo in una facoltà meramente potestativa (Macario, 23).

Anche in giurisprudenza si è sostenuto che il comma 2 dell'art. 1488 c.c., nel prescrivere che nessuna garanzia è dovuta quando la vendita sia stata stipulata a rischio e pericolo del compratore, non si riferisce alla semplice conoscenza, da parte dell'acquirente, della sussistenza di un vincolo di espropriabilità; prevede, invece, un particolare tipo di vendita con carattere aleatorio, per cui l'assunzione del rischio da parte del compratore deve essere espressa, cioè manifestata in forma tale da rivelare in modo indubbio la volontà di acquistare a proprio rischio e pericolo (Cass. n. 2804/1955). Quindi, nel dubbio, si deve presumere che non sia stata pattuita diminuzione alcuna della garanzia normalmente prevista dalla legge (Cass. n. 3510/1956).

Non è, infine, sufficiente che sia stata pattuita l'esclusione della garanzia per evizione per trasformare la vendita da contratto commutativo in contratto aleatorio (Cass. II, n. 314/2013).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Branca, Sub art. 1103, in Comm. S.B. 1965; Chianale, voce Evizione, in Digesto civile, 1992; De Martini, voce Evizione, in Novissimo Digesto Italiano, 1957; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tr. I.-Z.i, 1995; Macario, voce Vendita, Profili generali, in Enc. giur., 1994; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, in Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971; Russo, L'evizione, in Comm. S., 2015.

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