Codice Civile art. 1503 - Esercizio del riscatto.Esercizio del riscatto. [I]. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato [1501] non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. [II]. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine [1208 ss.]. [III]. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità [1350]. InquadramentoLa dichiarazione di riscatto è un negozio unilaterale recettizio, diretto ad attuare la risoluzione della vendita con l'effetto del recupero del bene al patrimonio personale del venditore (Luminoso, 384), sempreché vi sia l'assolvimento degli oneri della restituzione del prezzo e del rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita (Carpino, 267; Bianca, 653). Conformemente la giurisprudenza afferma che l'esercizio del diritto di riscatto non si esaurisce nella tempestiva dichiarazione recettiva del riscattante, ma richiede necessariamente, a pena di decadenza, che la stessa sia accompagnata dal pagamento di quanto dovuto (Cass. II, n. 5705/1979), precisando che l'offerta reale, in base al combinato disposto degli artt. 1502 e 1503 c.c., è prevista solo per l'assolvimento degli oneri del venditore che condizionano l'efficacia del riscatto, mentre per l'adempimento delle obbligazioni (rimborso delle spese necessarie e utili) il compratore si autotutela con il ius retentionis (Cass. II, n. 1332/1983). Per il suo carattere negoziale è da ritenere applicabile per la dichiarazione di riscatto la disciplina del negozio per quanto attiene ai requisiti di capacità e di legittimazione (Carpino, 267; Bianca, 650). La dichiarazione di riscatto deve precedere l'offerta reale e quest'ultima deve essere fatta solo nel caso in cui il compratore rifiuti di ricevere il pagamento dei rimborsi offertigli in via non formale. Affinchè, però, l'offerta non formale del prezzo e degli accessori da parte del venditore che intende esercitare il diritto di riscatto abbia i caratteri della serietà e della concretezza, non basta che il debitore manifesti al creditore la volontà di eseguire la prestazione, ma è necessario che il medesimo immetta la somma di denaro, oggetto della prestazione, nella sfera di disponibilità del creditore, che possa apprenderla immediatamente (Cass. II, n. 4127/1979). Quando parte del prezzo sia stata regolata con cambiali, non più in possesso del prenditore perché ad altri girate o cedute, il venditore è tenuto al versamento, per tale parte del prezzo, di una somma equivalente all'importo delle cambiali (Cass. II, n. 1916/1985). Una diversa regolamentazione dell'esercizio del riscatto, secondo adempimenti diversi da quelli stabiliti dalla norma in esame, non contravvenendo ad alcuna norma di diritto pubblico, ben può essere disposta dai privati contraenti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. I, n. 434/1969). La norma in esame ai applica al solo riscatto convenzionale, con esclusione del retratto successorio ex art. 732 c.c. (Cass. II, n. 5066/1992), nonché del riscatto agrario, in cui il retraente ha l'onere di rimborsare soltanto il prezzo e non anche, come previsto dall'art. 1503 c.c, le spese sostenute dal retrattato per l'acquisto del fondo (Cass. III, n. 8997/2005). Modalità della dichiarazione di riscattoLa dichiarazione di riscatto (da trascriversi ex art. 1653, n. 3 c.c. se si tratta di vendita immobiliare) deve provenire dal venditore (o, in caso di suo fallimento, dal curatore fallimentare) o da un suo rappresentante e deve essere comunicata, senza il rispetto di particolari formalità (non è richiesta la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), al compratore, nel luogo in cui egli effettivamente si trova o nel domicilio eletto nel contratto. In caso di dichiarazione proveniente da un falsus procurator, trova applicazione l'art. 1399 c.c., sicché la dichiarazione deve ritenersi ratificabile, ma la ratifica successiva al termine ultimo di riscatto è inefficace. La disposizione dell'ultimo comma della norma in esame è diretta a stroncare tentativi di speculazione, e cioè ad evitare che il venditore, il quale non abbia i mezzi all'uopo sufficienti, dichiari ugualmente di volere riscattare l'immobile, senza che di tale dichiarazione rimanga prova documentale, e tenti cosi di trarre un ingiusto profitto. Nelle vendite immobiliari, perciò, la dichiarazione di riscatto non è valida se non è fatta con atto scritto, che, pertanto, costituisce elemento essenziale del negozio unilaterale ricettizio, in cui si concreta la detta dichiarazione. L'atto scritto può assumere tanto la forma della scrittura privata quanto quella dell'atto pubblico, ma mentre per la scrittura privata non è discutibile che sia necessaria la sottoscrizione della parte, senza la quale l'atto è da considerarsi giuridicamente inesistente, per l'atto pubblico, invece, la sottoscrizione può non essere necessaria. È stata, così, ritenuta idonea dichiarazione di riscatto l'attestazione del notaio (o ufficiale giudiziario), contenuta nel processo verbale di offerta dei rimborsi di cui all'art. 1502 c.c., di avere portato a conoscenza dell'altra parte tale dichiarazione (Cass. I, n. 434/1969), e ciò anche se, in questa ipotesi, manca la sottoscrizione del riscattante, che il comma 3 della norma in esame richiederebbe, invece, ad substantiam per la vendita di beni immobili. Offerta realeQualora il compratore si rifiuti di ricevere il rimborso del prezzo e dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita, il venditore ha l'onere di trasformare la precedente offerta non formale in offerta reale entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scadenza del termine per il riscatto (Cass. II, n. 3925/1978). L'offerta reale non ammette equipollenti: non può essere surrogata con il semplice invito a comparire davanti ad un notaio per l'esercizio del riscatto, né tanto meno con offerte di pagamento meramente verbali (Cass. II, n. 4127/1979). Essa va effettuata secondo le forme previste dagli artt. 1209 c.c., 73 e 74 disp. att. c.c. L'eventuale tardività dell'offerta reale, e la decadenza ad essa conseguente, non può essere rilevata se non per eccezione della parte cui il rimborso interessa (Cass. n. 2670/1953). Secondo la dottrina prevalente, l'offerta reale sarebbe sufficiente a determinare il ritorno della proprietà al venditore-riscattante (Carpino, 269; Greco, Cottino, 346; Rubino, 1061; contra Bianca, 658, secondo cui l'offerta reale sarebbe necessaria al solo fine di impedire la decadenza di cui al comma 2 della norma in esame, occorrendo il deposito delle somme affinchè si verifichi l'effetto risolutorio). Anche secondo la giurisprudenza, il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro deposito ex art. 1210 c.c. (Cass. I, n. 1805/1976). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bocchini, Vendita con contenuti speciali, in Tr. Res., 2000; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, La vendita con riscatto, in Comm. Schlesinger, 1987; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Pelosi, v. Vendita con patto di riscatto, in Enc. del diritto, 1993; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971 |