Codice Civile art. 1507 - Vendita congiuntiva di cosa indivisa.Vendita congiuntiva di cosa indivisa. [I]. Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. [II]. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. [III]. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero. InquadramentoNel caso di vendita con patto di riscatto stipulata dai comproprietari con un unico contratto e per l'intero bene, sono configurabili più ipotesi, tra cui: a) esercizio congiunto del riscatto da parte di tutti i venditori; b) esercizio del riscatto parziale senza o con opposizione del compratore (Carpino, 275). In quest'ultima ipotesi, il silenzio del legislatore circa «il procedimento» da seguire per ottenere una «risposta» da parte dei venditori che non abbiano dichiarato il proprio intento, è da interpretare nel senso che al riscattante dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di comunicare una dichiarazione di riscatto per l'intero, la quale, anche se accompagnata dall'offerta di pagamento, non produrrebbe l'effetto acquisitivo, ma avrebbe il diverso valore di fatto impeditivo della decadenza. Se alla scadenza del termine nessuno degli altri venditori avrà esercitato il riscatto (con ciò decadendo definitivamente dal diritto), dal riscattante dovrà essere corrisposto l'intero prezzo (Bianca, 673; Luminoso, 456; Carpino, 276); diversamente, altra dottrina (Rubino, 1072) ritiene possibile un riscatto totale, prima della scadenza, da parte del venditore che si è visto respingere la sua dichiarazione, con la conseguenza che gli altri venditori non interpellati dovrebbero esercitare il riscatto nei confronti del venditore e non più del compratore. La norma in esame configura una pluralità di diritti, esercitabile autonomamente l'uno dall'altro, aventi ad oggetto ciascuno le singole quote della cosa (Luminoso, 449). La possibilità di ciascun erede di esercitare il riscatto solo sulla quota di propria spettanza discende dalla circostanza che il diritto di riscatto è per sua natura divisibile. Non è necessario che l'atto con cui il compratore, ai sensi del comma 3 della norma in esame, oppone il suo rifiuto al riscatto parziale sia comunicato a tutti i venditori: basta che la richiesta dell'esercizio congiuntivo sia rivolta a coloro che esercitano il riscatto. La facoltà di rifiutare il riscatto parziale nasce dall'esigenza di contemperare l'interesse del singolo venditore al riscatto con quello del compratore a non vedersi convertito il suo diritto di proprietà in una quota di comunione. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bocchini, Vendita con contenuti speciali, in Trattato Rescigno, 2000; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, La vendita con riscatto, in Comm. S., 1987; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Pelosi, v. Vendita con patto di riscatto, in Enc. del diritto, 1993; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971. |