Codice Civile art. 1508 - Vendita separata di cosa indivisa.Vendita separata di cosa indivisa. [I]. Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente. InquadramentoNella vendita separata di cosa indivisa, ciascun comproprietario ha alienato esclusivamente la sua quota ed il riscatto è limitato alla quota di spettanza di ciascun venditore, senza che il compratore possa avvalersi della facoltà attribuitagli dall'art. 1507 c.c., data l'indipendenza delle singole vendite (Bianca, 675; Mirabelli, 137; Carpino, 276). In sostanza, il potere del compratore di esigere il riscatto congiuntivo è escluso nell'ipotesi in cui ciascun comproprietario abbia alienato la sua quota separatamente: in questo caso, il diritto del singolo venditore non può evidentemente essere limitato in conseguenza di vicende che sono estranee al suo contratto, sicché non rileva un eventuale interesse del compratore all'acquisto della cosa nella sua totalità. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, Vendita con contenuti speciali, in Trattato Rescigno, 2000; Carpino, La vendita, in Trattato Rescigno, 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, La vendita con riscatto, in Comm. S., 1987; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Pelosi, v. Vendita con patto di riscatto, in Enc. del diritto, 1993; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971. |