Codice Civile art. 1516 - Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.

Cesare Taraschi

Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.

[I]. Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente [83 att.]. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

[II]. Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno [1536, 1551].

Inquadramento

Il rimedio di cui alla norma in commento è applicabile limitatamente alla compravendita che ha per oggetto cose non soltanto generiche, ma anche fungibili e con prezzo corrente ed è applicabile anche se è avvenuta l'individuazione, e con essa il trasferimento (se non sia seguita la consegna), giacché anche dopo l'individuazione la fungibilità permane (Mirabelli, 154; Greco, Cottino, 391).

Il mancato esercizio, da parte del compratore, della facoltà di procurarsi in danno del venditore l'acquisto della merce, ai sensi della norma in esame, non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi (soggetto alle comuni regole operanti in materia e, quindi, sottratto ai limiti di cui al comma 3 del medesimo art. 1516 c.c.), mentre l'esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita (Cass. II, n. 2171/1997; Cass. II, n. 8840/1990).

In particolare, il compratore, che non possa avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 1516 c.c. ed acquisti altrove le cose oggetto della vendita, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, purché dimostri di avere acquistato le stesse cose o altre aventi le medesime caratteristiche qualitative (Cass. III, n. 12272/2014).

Analogamente, il compratore, qualora non si avvalga dell'esecuzione coattiva prevista dalla norma in esame, può sempre agire in via ordinaria per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, sopportando, però, le maggiori difficoltà di prova (Cass. II, n. 3109/1985).

Il diritto alla differenza di prezzo, previsto dal comma 2 della norma in esame in favore dell'acquirente per la compera in danno, non attiene ad un mero rimborso di spese, così da costituire un titolo distinto dal risarcimento del maggior danno riconosciuto all'acquirente stesso da detta disposizione, ma ha anch'esso (al pari dell'analogo diritto spettante al venditore, in base all'ultimo comma del precedente art. 1515 c.c., per la vendita in danno) contenuto risarcitorio, correlato alla perdita della maggior somma impiegata per procurarsi la cosa oggetto del contratto ineseguito. Consegue che il giudice non può liquidare tale differenza di prezzo e rinviare a separato giudizio la liquidazione del maggior danno, non essendo consentito scindere il giudizio sul quantum, di modo che la determinazione della quantità della prestazione risarcitoria dovuta abbia luogo per una parte in un processo e per l'altra in un secondo distinto processo (Cass. II, n. 3963/1983).

Per osservazioni generali sull'istituto della vendita in danno, vedi sub art. 1515 c.c.

Obblighi del compratore

Il compratore che intende valersi del rimedio in esame deve procedere senza ritardo e darne avviso al venditore: in caso di inosservanza di tali obblighi si ritiene che la comunicazione non sia requisito di opponibilità del rimpiazzo. Il ritardo nell'avviso può pregiudicare il venditore in quanto egli si ritenga vincolato al contratto: sono, quindi, a carico del compratore gli eventuali effetti dannosi dell'avviso tardivo (Bianca, 1087; Mirabelli, 156; contra, nel senso dell'inefficacia della compera nei confronti del venditore, Carpino, 298).

Sia l'art. 1516 c.c., il quale prevede che l'acquisto in danno del debitore inadempiente avvenga senza ritardo, sia la legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili (l. n. 816/1971), che al riguardo fa riferimento ad uno spazio di tempo ragionevole, vanno interpretati nel senso di escludere l'immediatezza delle previste operazioni, la cui tempestività resta pertanto affidata all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. II, n. 5856/1985).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Trattato Rescigno, 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971

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