Codice Civile art. 1520 - Vendita con riserva di gradimento.Vendita con riserva di gradimento. [I]. Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona [1326] fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore [1334]. [II]. Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. [III]. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento. InquadramentoLa prevalente dottrina inquadra la clausola di riserva di gradimento nell'opzione, in quanto il proponente-venditore rimane vincolato alla sua dichiarazione, mentre l'oblato-compratore perfeziona ex nunc il contratto con una dichiarazione di accettazione, che è del tutto libera e svincolata da ogni obbligo (Bianca, 351; Carpino, 307; Rubino, 58; Mirabelli, 163); da altri si richiama l'offerta irrevocabile (Gorla, 294) o anche la proposta irrevocabile da parte del venditore con una sorta di opzione riservata al compratore (Greco, Cottino, 414). La giurisprudenza qualifica variamente la riserva di gradimento, a volte descrivendola come opzione (Cass. S.U., n. 2605/1969; Cass. III, n. 242/1966), a volte riconducendola alla condizione potestativa o alla promessa unilaterale (Cass. n. 2080/1961). In ogni caso, ricorrendo tale fattispecie, il contratto, a differenza della vendita a prova ex art. 1521 c.c., non è perfetto al momento della conclusione, mancando a ciò l'esercizio della riserva di gradimento da parte del compratore (Cass. II, n. 1270/1986, secondo cui, peraltro, alla vendita con riserva di gradimento può accedere anche il patto di prova, se questo costituisce nell'intenzione delle parti un mezzo per permettere al compratore di orientarsi e sciogliere così la riserva). Il gradimento del compratore, comunque, è del tutto discrezionale e, quindi, non sindacabile nel merito, a differenza di quanto accade nella vendita a prova, ove la valutazione del bene non dipende dall'arbitrio dell'acquirente, ma va condotta in modo obiettivo, con riferimento alle qualità pattuite e all'idoneità del bene all'uso. La riserva può essere oggetto di specifica clausola, ma si ritiene che possa derivare anche dagli usi, in applicazione dell'art. 1374 c.c. (Rubino, ibidem). La vendita può avere ad oggetto sia beni mobili, che immobili o universalità di mobili (Greco-Cottino, 419; Mirabelli, 165); nel caso di universalità di mobili o di beni immobili, però, la dichiarazione di gradimento dovrà essere fatta per iscritto (Rubino, 60). Diversa dalla riserva di gradimento è la clausola «salvo approvazione della casa», apposta a contratti stipulati tramite agenti o procacciatori d'affari: il modulo di commissione, predisposto dall'impresa venditrice, viene sottoscritto dal cliente ed eventualmente controfirmato dall'agente, ma il contratto si conclude solo con l'accettazione dell'impresa (Cass. III, n. 145/1977). Quando, invece, in contratto figuri la clausola «salvo assaggio campione», è questione di fatto stabilire se ricorra l'ipotesi della norma in esame o quella di cui all'art. 1522 c.c., relativa alla vendita su campione (Cass. n. 2662/1952). L'esame della cosaIl venditore deve permettere l'esame della cosa: se non adempie a quest'obbligo, il compratore può esperire l'azione di esecuzione in forma specifica (Mirabelli, 164; Rubino, 60; contra Bianca, 354, secondo cui al compratore spetta solo il risarcimento del danno subito per aver confidato nella conclusione del contratto, ex art. 1337 c.c., nei limiti dell'interesse negativo, essendo invece inammissibile un'esecuzione forzata, in ragione dei limiti previsti dall'art. 612 c.p.c. per gli obblighi di fare). Il compratore ha l'obbligo di esaminare le cose. Tale esame non comporta l'accertamento della corrispondenza delle cose vendute ai requisiti richiesti (vendita a prova), ma semplicemente consiste in un esame della cosa attraverso il quale sia possibile controllare se sussistono o no le caratteristiche la cui presenza è ritenuta, dalla parte, necessaria per esprimere il proprio apprezzamento (Cass. III, n. 5311/1980). La riserva di gradimento può essere esercitata dal compratore con riguardo ad eventuali vizi della merce, purché non conosciuti né facilmente riconoscibili (Cass. II, n. 4686/1988). Se il compratore rifiuta, senza giusto motivo, di compiere l'esame, incorrerà in culpa in contrahendo e dovrà risarcire il danno in misura dell'interesse negativo (Bianca, 354; Carpino, 307; Gorla, 296). L'esame della cosa può avvenire presso il venditore o presso il compratore. Nel primo caso, disciplinato dal comma 2 della norma in esame, se il compratore non procede all'esame entro il termine assegnatogli, il venditore è liberato. Il ritiro delle cose presso il venditore da parte del compratore, senza che questi abbia esaminato le cose, implica, per parte della dottrina, accettazione contrattuale (Rubino, 60; Greco, Cottino, 420; contra, nel senso che occorre comunque la comunicazione del gradimento al venditore, Bianca, 355). Se l'esame deve avvenire presso il compratore, ai sensi del comma 3 della norma in commento, se il compratore non si pronunzia nel termine assegnatogli, il silenzio equivale ad accettazione tacita (Rubino, ibidem). Parte minoritaria della dottrina ha formulato la tesi che la fattispecie di cui al comma 3 vada inquadrata come vendita con riserva di non gradimento, equivalente al recesso (da esercitarsi entro un termine di decadenza fissato ai sensi del comma 2) da un contratto già stipulato ed efficace (Bianca, 357). In ogni caso, il compratore che voglia esprimere il non gradimento è tenuto ad individuare quelle caratteristiche della cosa che si discostano dalla relativa rappresentazione nel contratto o che, pure conformi al programma contrattuale, non rispondano ad esigenze di utilizzazione delle stesse (Bocchini, 258). Esito dell'esameSe l'esame è negativo, il contratto, in itinere, non è concluso, mentre l'esito positivo determina il perfezionarsi dello stesso. Precisamente, il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'accettazione del compratore giunge a conoscenza del venditore (Cass. S.U., n. 2605/1969). L'accettazione soggiace alle regole generali sulla capacità, sulla tutela del consenso e sulla forma del negozio (Bianca, 355). L'esito positivo esclude per il compratore la garanzia per i vizi che fossero facilmente riconoscibili (Cass. II, n. 4686/1988), mentre non la esclude per vizi e difetti di qualità non visibili al momento dell'esame (Cass. II, n. 3979/1976). In caso di esito negativo, il compratore non può chiedere che il venditore sostituisca le merci sottoposte all'esame: ciò sicuramente per la vendita di cose specifiche (Greco, Cottino, 421), mentre dubbi sussistono al riguardo per la vendita di cose generiche (Rubino, 62). BibliografiaAlcaro, Vendita con riserva di gradimento, a prova e a campione, in I contratti di vendita, Tratt. Rescigno-Gabrielli, 2007; Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Trattato Rescigno, 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Contursi Lisi, La vendita, in Giust. civ., 1982; Gorla, La vendita, 1948; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971 |