Codice Civile art. 1523 - Passaggio della proprietà e dei rischi.

Cesare Taraschi

Passaggio della proprietà e dei rischi.

[I]. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna [646 c.p.] (1).

(1) V. art. 73 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Inquadramento

Nella fattispecie negoziale in esame l'effetto traslativo della vendita viene differito al pagamento dell'ultima rata di prezzo, mentre il compratore acquista immediatamente il godimento del bene e contemporaneamente ne assume i rischi per il perimento o deterioramento. Trattasi, quindi, di un'eccezione al principio res perit domino di cui all'art. 1465 c.c., secondo cui, anche prima della consegna, sarebbe il compratore a correre il rischio del perimento della cosa per causa non imputabile (Rubino, 1001).

La funzione della norma è da ravvisarsi nella possibilità consentita al compratore di godere immediatamente del bene senza l'esborso del prezzo totale (funzione di finanziamento), mentre il venditore è comunque garantito dalla possibilità di riavere il bene in caso di mancato integrale pagamento del prezzo (funzione di garanzia) (Lipari, 526).

La dottrina più recente ha ravvisato nel patto di riservato dominio un diritto reale di garanzia accordato al venditore, in contrapposizione all'immediato acquisto della proprietà da parte del compratore (Bianca, 594), oppure un diritto di proprietà in capo al venditore limitato dal concorrente diritto del compratore (Carpino, 317).

La tesi maggioritaria in giurisprudenza esclude che l'effetto traslativo si verifichi prima del pagamento dell'ultima rata (Cass. II, n. 11450/1992) e riconduce la vendita con riserva della proprietà alla condizione sospensiva, il cui avverarsi determina il trasferimento della proprietà con efficacia ex nunc (Cass. II, n. 3415/1999, secondo cui il principio della retroattività della condizione, di cui all'art. 1360 c.c., non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto; contra Cass. I, n. 566/1975). Essendo l'effetto reale subordinato all'integrale pagamento del prezzo, non è sufficiente, per il passaggio della proprietà, una qualsiasi offerta di adempimento, essendo necessaria l'offerta reale di danaro da eseguirsi secondo la specifica disciplina prevista dagli artt. 1208 ss. c.c. (Cass. II, n. 7555/1996).

Il diritto alla consegna del bene compravenduto, tuttavia, insorge con la conclusione del contratto e resta quindi soggetto a prescrizione con decorso dalla data della sua stipulazione, tenendo conto che, pure in detta ipotesi, quel diritto è autonomo rispetto agli altri costituiti con il contratto, e non è qualificabile come mera facoltà inerente al diritto di proprietà, oggetto di successivo trasferimento (Cass. S.U., n. 4266/1985).

Si è ritenuto che, in assenza di una esplicita convenzione di riservato dominio, il mero patto sulla rateizzazione del prezzo non sia idoneo ad impedire la produzione immediata dell'effetto traslativo (Camardi, Vendita e contratti traslativi, 57).

La forma scritta non è prevista a pena di nullità (salvo i casi in cui siano venduti beni immobili), ma, ove essa manchi, il patto ex art. 1524 c.c. non sarà opponibile ai terzi (Bianca, 534).

Nel patto di riservato dominio il termine deve intendersi pattuito nell'interesse del compratore (art. 1184 c.c.), il quale può, pertanto, pagare l'ultima rata anche prima della scadenza convenuta (Greco, Cottino, 431).

Ambito applicativo

Il patto in esame è applicabile alle cose mobili, mobili registrate (come si desume dal comma 3 dell'art. 1524 c.c.) ed agli immobili (Cass. II, n. 3415/1999): in quest'ultimo caso può essere immediatamente trascritto (Cass. I, n. 3250/1962).

È applicabile, altresì, alle cose generiche, purché risultino individuate dopo la consegna (Rubino, 431). Ne sono escluse le cose consumabili (Bianca, 601) e le cose destinate ad essere trasformate o incorporate in altre, a meno che il patto non sia esplicitamente esteso al prodotto finito e la trasformazione o l'incorporazione non debba avvenire solo dopo il pagamento del prezzo (Lipari, 450). Si ammette che possa avere ad oggetto diritti diversi dalla proprietà, reali o di credito, purché una siffatta pattuizione sia compatibile con le modalità di esercizio del diritto ceduto (Bianca, 603; contra Rubino, 430). Alla vendita immobiliare con patto di riservato dominio si ritiene non applicabile l'ipoteca legale, essendo il venditore sufficientemente garantito dalla riserva di proprietà (Rubino, 432).

La giurisprudenza esclude che il patto di riservato dominio sia applicabile all'appalto (Cass. III, n. 1569/1974), mentre ne ammette la compatibilità con la clausola risolutiva espressa (Cass. I, n. 2765/1978; ma v., però, Cass. S.U., n. 11718/1993) e con la vendita di azienda (Cass. n. 2478/1961).

Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito (Cass. II, n. 6322/2006).

In via analogica, l'art. 1523 c.c. è poi applicabile al leasing traslativo e, in tal caso, la clausola contrattuale che addossa all'utilizzatore ogni rischio per la perdita o il deterioramento dei beni, anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore, non ha carattere vessatorio (Cass. III, n. 21301/2011; Cass. III, n. 1266/1997) ed, essendo conforme alla norma in commento, non è nulla per difetto di causa (Cass. III, n. 14619/2009).

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come contratto-quadro, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo di promuovere la rivendita di prodotti (veicoli e pezzi di ricambio) che gli vengono forniti, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. Ne consegue che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio produce fra le parti soltanto effetti obbligatori, dovendo la relativa clausola essere inserita nei contratti di vendita, da stipularsi in epoca successiva (Cass. I, n. 3990/2010). Qualora si configuri, invece, un contratto di somministrazione, con lo stesso è compatibile la clausola di riserva di proprietà, purché ricorra l'individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e fino al pagamento (Cass. I, n. 13568/2009).

Il patto in esame si differenzia, poi, dal cd. rent to buy, di cui all'art. 23 d.l. n. 133/2014, conv. con modif. in l. 11 novembre 2014, n. 164, atteso che in quest'ultimo, a differenza della vendita con riserva della proprietà, l'effetto traslativo richiede il compimento di un ulteriore negozio giuridico, non producendosi automaticamente con il pagamento dell'ultimo canone pattuito (e ciò anche qualora il prezzo della compravendita sia stato interamente corrisposto con i canoni periodici). Vedi sub art. 1470 c.c., 2.

Analogie sono state, infine, ravvisate con la cd. vendita a risparmio (o a pagamento rateale anticipato), in cui il compratore si impegna a versare periodicamente somme di denaro a favore del venditore, con la possibilità di acquistare un bene a sua scelta quando le rate versate abbiano raggiunto un certo ammontare (dubbi sulla validità di tale vendita, diffusa soprattutto all'estero, manifesta Bianca, ibidem).

Contestualità del patto al contratto

La dottrina afferma la validità del patto di riservato dominio apposto dopo la conclusione della vendita (Bianca, 597; Carpino, 318, l'ammette nella sola ipotesi in cui la fattispecie presupponga implicitamente la risoluzione della precedente vendita ordinaria).

In senso contrario, la giurisprudenza ritiene non efficace il patto non contestuale alla conclusione del contratto (Cass. II, n. 9282/1991), ma ne ammette la stipula con documento separato. La fattura, tuttavia, atteso il suo carattere unilaterale, non può di per sé assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio (Cass. I, n. 14891/2002), salvo che essa rechi (come di regola, però, non accade) l'accettazione o la manifestazione di volontà ad opera della parte (Cass. I, n. 3990/2010).

In altre pronunce è stato ritenuto ammissibile un documento successivo, che esprima l'accordo riproduttivo o ricognitivo del patto di riservato dominio, purché non consista in atti unilaterali, pur se provenienti dall'acquirente (Cass. I, n. 4976/1994).

Nel caso di registrazione successiva alla conclusione della vendita con riservato dominio, la dottrina ha escluso che possa porsi in dubbio la validità della vendita (Carpino, 318; Contursi Lisi, 1341). In particolare, nel caso in cui sia stipulata una vendita con riserva della proprietà e successivamente venga dichiarata l'avvenuta vendita, tale dichiarazione successiva è stata ritenuta «atto ricognitivo dell'avvenuto negozio che non può incidere sulla sua validità» (Carpino, 318).

Rimedi

Per quanto attiene alla posizione del venditore, questi, pur conservando la proprietà del bene, è privato del possesso della cosa, né gravano su di lui i rischi per la perdita del bene o le spese per la manutenzione e riparazione del medesimo (Bianca, 594).

Egli può agire nei confronti del compratore inadempiente per ottenere la restituzione del bene anche ricorrendo alla procedura monitoria (Cass. II, n. 2265/1997).

Non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile, mentre lo è nei confronti del compratore, ma solo nella misura del prezzo residuo (Carpino, 319; Bianca, 592). Tuttavia, il venditore potrà sempre esercitare l'azione aquiliana nei confronti del terzo nei limiti in cui risulti pregiudicato l'interesse alla garanzia del credito per il prezzo (Lipari, 536).

Il diritto del compratore è stato qualificato come diritto reale di aspettativa (Cattaneo, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. di diritto e procedura civile, 1965, 945) o come diritto reale in senso proprio (Gatti, Le situazioni soggettive nella vendita con riserva di proprietà, in Riv. dir. commerciale, 1965, I, 467); altri ritengono che si tratterebbe di un diritto assoluto, senza giungere a definirlo reale (Carpino, 320).

La tesi secondo cui si tratterebbe di un contratto sospensivamente condizionato al pagamento del prezzo ritiene che la posizione del compratore vada scomposta in due situazioni giuridiche diverse: il diritto personale di godimento attuale sulla cosa e l'aspettativa del futuro acquisto della proprietà in dipendenza del verificarsi dell'evento condizionante. In tale contesto, sussiste l'obbligo dell'acquirente di conservare il bene integro e di non renderlo irreperibile, in modo da salvaguardare le ragioni del venditore, ai sensi dell'art. 1358 c.c. (Lipari, 535). La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del compratore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed il diritto del venditore, ove il bene sia reperibile ed il patto sia opponibile ai terzi, di recuperare la cosa.

Si è così affermato che il compratore con riserva di proprietà non può costituire enfiteusi sulla cosa, in quanto tale diritto reale di godimento graverebbe sul diritto del venditore, che è ancora titolare del dominio diretto sul bene (Cass. II, n. 21388/2013).

Secondo la giurisprudenza, il compratore, al momento della consegna, non acquista solo la detenzione del bene, ma anche il possesso dello stesso (Cass. II, n. 11450/1992, secondo cui è dal momento della consegna che il compratore è messo in grado di riconoscere i vizi normalmente riconoscibili ex art. 1491 c.c.); tale possesso deve ritenersi utile ad usucapionem, senza che sia necessario un atto d'interversione ex art. 1141 c.c., qualora il compratore non abbia pagato il prezzo nel termine previsto dal contratto ed il venditore non abbia mai esercitato il diritto di risoluzione del contratto ex art. 1526 c.c. (App. Napoli 6 luglio 2006). Il diritto alla consegna del bene compravenduto si prescrive in dieci anni dalla data della stipulazione del contratto (Cass. S.U., n. 4266/1985).

Inoltre, il compratore può esercitare le azioni a difesa della proprietà e del possesso, oltre all'azione di risarcimento contro il terzo responsabile (Bianca, 590; Lipari, 535), e può essere autorizzato dal venditore ad alienare la cosa: quest'ultimo, tuttavia, se non verrà pagato il prezzo, potrà agire nei confronti del terzo (Bianca, 592).

Anche in giurisprudenza si è affermato che i diritti derivanti dalla distruzione o sottrazione del bene potrebbero essere esercitati pure dal compratore, anche se non ha ancora conseguito la proprietà, al punto che, nel caso di furto della cosa venduta con patto di riservato dominio, la legittimazione a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo spetterebbe sia al venditore che al compratore (Cass. III, n. 21390/2009).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Contursi Lisi, La vendita, in Giust. civ., 1982; Gorla, La vendita, 1948; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B., 1981; Lipari, voce Vendita con riserva di proprietà, in Enc. del diritto, 1993; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Giuffrè, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971

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