Codice Civile art. 1527 - Consegna.

Cesare Taraschi

Consegna.

[I]. Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce [1996] e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Inquadramento

La vendita su documenti presuppone che un terzo detenga delle merci per conto del venditore ed abbia rilasciato un titolo rappresentativo delle medesime, il quale attribuisce il diritto alla consegna delle merci, il possesso di queste ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (Carpino, 329). Essa, dunque, non è vendita di titoli, ma vendita di merci rappresentate da titoli, nella quale la tradizione dei documenti rappresenta un surrogato della comune consegna, attributiva della materiale disponibilità della cosa (Bocchini, 352).

Il diritto alla riconsegna è, peraltro, solo in parte letterale ed astratto, non essendo immune da eccezioni extracartolari (ossia non desumibili dal titolo): il debitore può sollevare tutte le eccezioni relative alle vicende della merce. Resta, quindi, escluso che la vendita in esame possa essere costruita come alienazione di un documento che incorpora il diritto di proprietà della merce (Bianca, 452; Luminoso, 85).

Perché un titolo abbia tale qualità occorre, però, che una espressa norma di legge ve la attribuisca, per cui sono da ritenere titoli rappresentativi «propri» ex art. 1996 c.c.: a) il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico per i trasporti terrestri ex art. 1691 c.c.; b) la polizza ricevuto per l'imbarco, la polizza di carico e l'ordine di consegna per i trasporti marittimi (artt. 458-466 cod. nav.); c) la fede di deposito e la nota di pegno, per i depositi nei magazzini generali ex art. 1790 c.c.

I titoli sub a) sono considerati rappresentativi solo in quanto trasferibili mediante girata (Carpino, 330).

Tra gli «altri documenti», cui si riferisce la norma in esame, rientrano, se previsti dal contratto o dagli usi, la polizza di assicurazione della merce contro i danni, i documenti certificativi la regolarità del bene e, in genere, tutti i documenti (es., quelli certificativi di analisi non obbligatorie o attestazioni sull'origine del bene) utili alla migliore disponibilità o godimento della merce o che consentono di controllare la conformità al contratto della merce spedita (Bianca, 457).

Non rientrano tra i titoli rappresentativi «lo stabilito» (il quale serve alla circolazione del contratto senza l'onere della notificazione: art. 1407, comma 2 c.c.) ed il «tengo in mio potere» (documento in uso nel commercio locale di determinate merci e contenente una dichiarazione che legittima il portatore alla riconsegna delle merci indicate), qualificati come «titoli impropri», in quanto destinati a far circolare il diritto alla riconsegna di beni nei confronti del detentore senza le forme della cessione (Carpino, ibidem).

Sia la vendita su documenti, regolata dalla norma in esame, sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca (Cass. I, n. 4388/1976).

Consegna dei documenti

La consegna del documento non è essa stessa un modo di esecuzione della consegna della merce: la circolazione del titolo esprime, di regola, la cessione del rapporto attivo verso il terzo detentore, vettore o depositario. Il documento non dà, quindi, la disponibilità immediata dei beni, ma il diritto alla riconsegna nei confronti del detentore (Bianca, 453). Fermo restando che, come nella vendita ordinaria, anche nella vendita su documenti la proprietà sul bene viene acquisita dal compratore già al momento della stipulazione del contratto, salvo che si tratti di cose generiche.

Il passaggio dei rischi in capo al compratore si verifica, secondo le regole generali, al momento della individuazione. Se questa è già avvenuta, il rischio si trasferisce al momento della consegna dei documenti (Carpino, 331; secondo Bianca, 458, il titolo rappresentativo implica la specificazione del bene).

Anche se la vendita ha ad oggetto dei beni, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo, e non anche nel diverso caso in cui rimetta un mero documento di legittimazione (es., buono contenente l'ordine al depositario di dare la merce ad un determinato incaricato del compratore), il quale resta soggetto ai principi generali della compravendita mobiliare, con la conseguenza che l'obbligazione del venditore può considerarsi adempiuta solo con la consegna dei beni al compratore (Cass. II, n. 1140/1984).

È stato ritenuto, però, che possa essere assoggettata dalle parti alle regole della vendita contro documenti anche una contrattazione su documenti non rappresentativi, quale la vendita con clausola «pagamento contro distinta pesi» (Cass. n. 349/1949).

Poiché la consegna del titolo è sostitutiva della consegna della merce, per determinare il luogo della consegna dei documenti non trova applicazione la prima parte dell'art. 1510 c.c., nel senso che non si dovrà guardare al luogo in cui si trova la merce, bensì, come luogo di adempimento, al domicilio del debitore o della sua impresa al tempo del contratto (Bianca, ibidem); per il tempo della consegna si applica, invece, l'art. 1183 c.c. (Bianca, 465).

Il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui la merce entra nell'immediata disponibilità del compratore (Mirabelli, 183); il termine annuale di prescrizione inizia, invece, a decorrere dalla consegna del titolo (Bianca, ibidem; contra Bocchini, 357, secondo il quale anche il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di consegna della merce, salvo che l'inesattezza dell'adempimento risulti già dai documenti, nel qual caso soltanto il termine decorrerebbe dal giorno della rimessione dei documenti).

Configurabilità della vendita su documenti

Se al momento del contratto è noto al compratore che la merce è rappresentata da titoli, la vendita si presume su documenti (Bianca, 451; Rubino, 546). È, pertanto, sufficiente che nella programmazione dello scambio si abbia avuto riguardo, anche implicitamente, ai titoli rappresentativi della merce venduta perché ricorra la fattispecie della vendita su documenti (Bocchini, 354).

Più precisamente, si ritiene necessario e sufficiente, perché si abbia una vendita su documenti, che le parti abbiano pattuito che il pagamento debba avvenire contro consegna dei documenti e che fra questi si trovi almeno il titolo rappresentativo della merce (Greco, Cottino, 456; contra Mirabelli, 182, che nega la validità di ogni presunzione al riguardo, richiedendo, invece, un'indagine in concreto caso per caso).

La vendita su documenti postula, comunque, che sia stato già rilasciato il titolo rappresentativo della merce (da parte del depositario o del vettore), e, pertanto, non è configurabile quando il contratto venga concluso prima della formazione di quel titolo, a differenza della vendita di cose da trasportare, in cui il titolo può anche essere successivo al contratto (Cass. S.U., n. 5713/1990).

Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi della norma in esame (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 cod. nav.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzo sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante (Cass. I, n. 3482/1987).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Trattato Rescigno, 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Giannattasio, Vendita su documenti, in Enc. giur.,Roma, 1994; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B.,, 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971

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