Codice Civile art. 1528 - Pagamento del prezzo.

Cesare Taraschi

Pagamento del prezzo.

[I]. Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

[II]. Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

Inquadramento

In applicazione della regola generale di cui all'art. 1498, comma 2 c.c., secondo cui l'obbligazione di pagare il prezzo è da eseguire nel luogo e nel tempo della consegna, salvo patto od uso contrario, il pagamento va effettuato nel luogo e nel momento della consegna dei documenti, configurandosi, in tal modo, il cd. pagamento contro documenti (Cass. n. 2590/1955).

La norma si spiega considerando che, in base alla funzione rappresentativa dei documenti, la loro consegna equivale a consegna della merce.

Condizione necessaria e sufficiente perché debba eseguirsi il pagamento da parte del compratore è la regolarità dei documenti; in essa si comprendono: a) il numero e la specie dei documenti pattuiti o stabiliti dagli usi; b) l'esistenza in essi dei requisiti di forma necessari al loro tipo; c) l'assenza di alterazioni sospette o di clausole o indicazioni contrarie ai patti contrattuali (Mirabelli, 183; Greco, Cottino, 463; Rubino, 548).

In caso di contestazione del compratore relativa alla qualità e allo stato delle cose, incombe al venditore che chiede il pagamento del prezzo l'onere di provare la regolarità dei documenti mediante la loro esibizione in giudizio (Cass. n. 2031/1960).

Il compratore non può, però, legittimamente rifiutarsi di ritirare i documenti e di pagare il prezzo della merce ove riscontri irregolarità formali sulla fattura, ma non sui titoli rappresentativi della merce (Giannattasio, 2).

Regola del solve et repete

Se i documenti sono regolari, il compratore non può opporre l'eccezione di inadempimento, rifiutandosi di pagare il prezzo; egli conserva, però, il diritto di ripetere l'oggetto del pagamento, dando prova dell'inadempimento (Carpino, 331; Greco, Cottino, 456).

La consegna dei documenti è liberatoria solo se le cose rappresentate dai documenti sussistano effettivamente al momento della consegna del documento (Mirabelli, 183).

Al divieto di cui al comma 2 della norma in esame, che pone problematiche analoghe a quelle della clausola solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., non è riconducibile l'eccezione concernente la difformità del genere, ovvero l'aliud pro alio (Bocchini, 729); la norma, gravemente limitativa della posizione del compratore, è infatti ritenuta eccezionale, non suscettibile, quindi, di essere estesa oltre i casi in essa espressamente previsti (ossia le eccezioni inerenti alla qualità ed allo stato delle cose), ed è da ritenere applicabile comunque nei limiti di cui all'art. 1462 c.c., sicché rimangono escluse le eccezioni di nullità, annullamento e rescissione del contratto (Carpino, 332; contra Mirabelli, 185).

Peraltro, opportunamente, il comma 2 dell'art. 1528 c.c., attenuando la portata dell'art. 1462 c.c., dispone che il divieto si arresta di fronte a prove precostituite (documentali, provenienti dal venditore o dal detentore o da accertamenti della pubblica autorità, oppure ottenute con mezzi di istruzione preventiva già esauriti) dell'inadempimento del venditore, ossia prove idonee a fornire immediatamente una ragionevole certezza di tale inadempimento (Mirabelli, 185; Greco, Cottino, 465; Bianca, 470).

Se, però, le parti fanno coincidere il pagamento del prezzo con la consegna della merce, non operano le restrizioni previste dal comma 2 ed il compratore può avvalersi dei rimedi comuni di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. (Bocchini, 380).

La giurisprudenza ha sostenuto che il venditore può rinunziare al diritto di ottenere il pagamento sulla base della semplice consegna dei documenti rappresentativi della merce, senza possibilità di eccezioni attinenti a vizi o mancanza della qualità di essa, riconoscendo alla controparte il diritto a preventiva campionatura per consentire il controllo della qualità pattuita anche dopo l'inizio del ritiro della merce e la consegna dei documenti (Cass. III, n. 2647/1975).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vassalli, 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Giannattasio, Vendita su documenti, in Enc. giur., Roma, 1994,; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B.,1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Giuffrè, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971

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