Codice Civile art. 1529 - Rischi.Rischi. [I]. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore [1510 2]. [II]. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore. InquadramentoNel caso di vendita di cose in viaggio e qualora tra i documenti consegnati al compratore vi sia la polizza di assicurazione, la norma in esame, derogando alla regola generale della sopportazione del rischio nei contratti traslativi (art. 1465 c.c.), addossa retroattivamente al compratore i rischi del trasporto fin dal momento della spedizione (anteriore alla vendita) e fa rimanere valido il contratto ancorché la cosa venduta sia totalmente perita al momento della stipulazione (Mirabelli, 198; Carpino, 332). Secondo la regola generale, invece, il passaggio dei rischi al compratore avviene con la consegna dei documenti e, se si tratta di cose generiche, il documento non può essere rilasciato dal terzo detentore se non per una partita di merce determinata (Mirabelli, 197; Bianca, 459). La disposizione è ispirata dall'esigenza pratica di eliminare le questioni cui può dar luogo, specie in caso di naufragio, la prova del momento preciso del sinistro, ossia se anteriore o posteriore al momento della vendita (Greco, Cottino, 460). Secondo parte della dottrina, la fattispecie in esame costituirebbe una vendita a rischio e pericolo del compratore (emptio spei: vedi sub art. 1472 c.c., 5) oppure una vendita con duplice oggetto, costituito dalla merce e, in via alternativa, dall'indennizzo assicurativo (Bianca, ibidem). La disposizione di cui al comma 1 della norma in esame si applica, però, sempreché una polizza di assicurazione effettivamente sussista e venga consegnata, anche se l'assicurazione non sia imposta né da clausola contrattuale, né da uso; ragion per cui se non v'è l'obbligo della consegna della polizza, né questa viene consegnata, si resta fuori dalla fattispecie in esame (Mirabelli, 186; Bianca, 461). Analogamente, la norma, in quanto eccezionale, non trova applicazione se venga consegnata la polizza di assicurazione ma si tratti di vendita di merci «non in viaggio» (Mirabelli, 186). Parte della dottrina ritiene che l'accettazione, unitamente ai titoli rappresentativi, anche della polizza di assicurazione equivalga alla tacita manifestazione dell'intento di assumere tutti i rischi coperti dalla polizza stessa (Bianca, 462); in ogni caso, tale eccezionale assunzione dei rischi costituisce una determinazione principale del contratto di vendita, che deve necessariamente penetrare nel programma negoziale (Bocchini, 395). I rischi del trasporto assunti dal compratore per gli eventi verificatisi già dal momento della consegna al vettore sono soltanto quelli specificamente coperti dalla polizza di assicurazione, dalla quale vengono, ad es., solitamente esclusi i rischi derivanti dall'umidità o dal trasudamento della stiva, nonché il rischio del deterioramento per prolungato soggiorno della merce a bordo (Bianca, 463). Se la clausola «cif» (in ordine alla stessa, vedi sub art. 1510 c.c., 4) è stipulata per cose già in viaggio, e l'assicurazione era stipulata prima della vendita ed in occasione della spedizione, si applica il comma 1 dell'art. 1529 c.c.; se, invece, la clausola è stipulata per merce già in viaggio non assicurata, l'assicurazione riguarda solo i rischi successivi alla conclusione del contratto (Mirabelli, 187; Rubino, 556), tranne il caso in cui nel programma negoziale sia previsto il passaggio anticipato del rischio assicurato (Bocchini, 732). Mala fede del venditoreIn caso di mala fede del venditore si ritorna all'applicabilità delle regole generali. Il silenzio del venditore si presume di mala fede; dimostrata la conoscenza del venditore circa la perdita o l'avaria della merce, incombe su quest'ultimo l'onere di provare le ragioni per cui egli non ha provveduto ad informare l'acquirente dell'evento dannoso già avvenuto al tempo della conclusione del contratto (Bianca, 461). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Giannattasio, Vendita su documenti, in Enc. giur., Roma, 1994; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.B.,1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Giuffrè, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971 |