Codice Civile art. 1534 - Versamenti richiesti sui titoli.Versamenti richiesti sui titoli. [I]. Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati [1550]. InquadramentoLa norma disciplina una delle obbligazioni gravanti sull'acquirente ed è volta a mettere tempestivamente il venditore in grado di effettuare i versamenti per i titoli non liberati. L'inadempimento di tale obbligo può condurre anche alla risoluzione del contratto, a tutela degli interessi del venditore (Mirabelli, 194). Inoltre, deve rilevarsi come la norma in commento trovi applicazione anche in caso di riporto in forza dell'art. 1550 c.c., volendo il legislatore tutelare colui che sarà il definitivo proprietario dei titoli. In ordine alla disciplina dei contratti di vendita a termine di titoli di credito, vedi sub art. 1531 c.c. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bianchi D'espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Trattato Cicu-Messineo, 1969; Bocchini, Vendite con contenuti speciali, in Tr. Res., 2000; Cagnasso, I contratti di borsa, in Tr. Res., 1984; Carpino, La vendita a termine di titoli di credito, in Tr. Cicu-Messineo, 1969; Coltro Campi, I contratti di borsa nella giurisprudenza, III, Milano, 1989; Corrado, I contratti di borsa, in Tr. Vas., 1950; La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Greco, Cottino, Della Vendita, in Comm. S.B., 1962; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Serra, voce Contratti di borsa, in Enc. giur. it., Roma, 1988. |