Codice Civile art. 1535 - Proroga dei contratti a termine.Proroga dei contratti a termine. [I]. Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi. InquadramentoLa possibilità di proroga risponde all'esigenza di agevolare i traffici giuridici, in quanto non obbliga le parti a due passaggi distinti, ossia l'adempimento delle obbligazioni alla scadenza e la stipula di un nuovo contratto. In sostanza, quindi, alla scadenza del termine le parti possono prorogare l'esecuzione del contratto: chi ha subito la perdita spera in un incremento di valore, chi ha già conseguito un utile confida in un ulteriore guadagno. Si ritiene che la proroga possa avvenire anche attraverso un riporto o per accordo tacito tra le parti (Cass. n. 749/1949). Gli usi di borsa prevedono, infatti, la possibilità di rinnovare anche tacitamente il contratto qualora nessuno dei due contraenti abbia espresso, prima del giorno dei riporti, volontà contraria, che non necessita di motivazione né di giustificazione. In ordine alla disciplina dei contratti di vendita a termine di titoli di credito, vedi sub art. 1531 c.c. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bianchi D'espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Trattato Cicu-Messineo, 1969; Bocchini, Vendite con contenuti speciali, in Tr. Res., 2000; Cagnasso, I contratti di borsa, in Tr. Res., 1984; Carpino, La vendita a termine di titoli di credito, in Tr. Cicu-Messineo, 1969; Coltro Campi, I contratti di borsa nella giurisprudenza, III, Milano, 1989; Corrado, I contratti di borsa, in Tr. Vas., 1950; La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Greco, Cottino, Della Vendita, in Comm. S.B., 1962; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Serra, voce Contratti di borsa, in Enc. giur. it., Roma, 1988. |