Codice Civile art. 1543 - Forme.Forme. [I]. La vendita di una eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità. [II]. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità. InquadramentoLa forma scritta è richiesta ad substantiam anche quando non vengano alienati beni immobili (Greco, Cottino, 504; Rubino, 143), e ciò non solo per richiamare l'attenzione del venditore sull'importanza dell'atto, ma anche per le conseguenze che ne derivano a carico del compratore, in particolare ai sensi dell'art. 1546 c.c. Se la vendita comprende i crediti, essa va notificata a ciascun debitore (Rubino, ibidem). La dottrina prevalente ritiene che l'obbligo di prestarsi agli atti che sono necessari per rendere efficace di fronte a terzi la vendita, obbligo posto a carico del venditore, consista in un fattivo dovere di collaborazione con il compratore (Greco, Cottino, 508; Fedele, 236; contra Rubino, 143, per il quale tali obblighi ricadrebbero totalmente sul venditore). In particolare, la collaborazione del venditore dell'eredità consiste nel prestarsi a specificare quali sono i beni compresi nell'eredità, seppure ai soli fini degli oneri di pubblicità. Ove si tratti di rapporti contrattuali, egli è tenuto a fornire quei documenti che consentano in via normale l'esercizio del diritto (Bianca, 228). I singoli beni e diritti ereditari, una volta trasferiti, conservano integra la loro individualità per quanto riguarda il regime di pubblicità volto a rendere opponibile ai terzi il loro trasferimento. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971. |