Codice Civile art. 1544 - Obblighi del venditore.Obblighi del venditore. [I]. Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario. InquadramentoLa norma in esame, come quella successiva di cui all'art. 1545 c.c., soddisfa l'esigenza di far sì che, con la vendita di eredità, sia i vantaggi che gli svantaggi, tratti dall'erede direttamente ed immediatamente dall'intervenuta successione, non residuino in capo a lui. In particolare, il venditore deve corrispondere il valore effettivo dei beni ereditari di cui abbia comunque disposto, anche a titolo gratuito (Bianca, 229; contra Mirabelli, 201 ss.). Se i beni non esistono più per distruzione o per deterioramento, tale rischio è a carico del compratore (Bianca, 231; Rubino, 148, il quale ritiene che, in quest'ultima ipotesi, spetti al compratore il diritto alla riduzione del prezzo). La responsabilità del venditore è esclusa anche se la minore entità del patrimonio sia conseguente ad un suo comportamento negligente. Il vantaggio rappresentato dagli incrementi sopravvenuti spetta al compratore (Bianca, 232). La vendita di eredità retroagisce, normalmente, ad ogni effetto al momento della delazione e comprende anche il diritto ai frutti nel frattempo maturati. BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971 |