Codice Civile art. 1545 - Obblighi del compratore.

Cesare Taraschi

Obblighi del compratore.

[I]. Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Inquadramento

Nei rapporti interni i pagamenti fatti per conto dell'eredità sono a carico dell'acquirente (tra questi pagamenti rientrano quelli per imposte di successione e imposte afferenti i beni ereditari).

Egli è tenuto a corrispondere all'alienante l'importo dei crediti vantati da quest'ultimo verso l'eredità: secondo la dottrina, trattandosi di crediti già estinti per confusione al momento dell'apertura della successione, si configura una loro «reviviscenza» (Bianca, 230).

Si ritiene, inversamente, che anche il venditore debba corrispondere al compratore quanto da lui eventualmente dovuto all'eredità venduta (Fedele).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971.

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