Codice Civile art. 1546 - Responsabilità per debiti ereditari.InquadramentoIl compratore assume, insieme con le attività, anche tutte le passività dell'eredità acquistata, e risponde di queste ultime direttamente verso i terzi creditori, in solido con il venditore (Cass. II, n. 3181/1982). Tale principio discende anche dal fatto che, con la vendita d'eredità, non si trasferisce la qualità di erede, ragion per cui l'alienante resta sempre personalmente obbligato per i debiti ereditari. La norma in esame prevede un accollo cumulativo dei debiti ereditari, sicché, secondo la dottrina, i creditori potranno sempre rivolgersi direttamente al venditore anche senza escutere preventivamente il compratore (Mirabelli, 204; Greco, Cottino, 509; Romano, 91). Tuttavia, tale ultima tesi appare superata. Invero, poiché, secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 1758/2012; Cass. II, n. 4482/2010), il principio del beneficium ordinis, previsto in materia di delegazione ex art. 1268, comma 2, c.c., opera anche nell'accollo esterno cumulativo, i creditori dovranno richiedere l'adempimento dapprima al compratore dell'eredità (accollante), e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa potranno rivolgersi al venditore (accollato). La norma in esame fa salvo il patto contrario. Con tale patto non può, però, escludersi la responsabilità del venditore, in quanto la posizione del debitore non può essere modificata senza il consenso del creditore, sicché un tale patto potrebbe al massimo essere inteso come invito al creditore a dichiarare di liberare espressamente il debitore originario, ai sensi dell'art. 1273 c.c. Se, invece, il patto mira ad escludere la responsabilità solidale dell'acquirente, lo stesso può avere ad oggetto solo «qualche debito» e non già tutti i debiti, in quanto, in tal caso, si avrebbe alienazione dei diritti del defunto e non vendita di eredità (Carpino, 354); secondo altra tesi sarebbe valido, anche nei confronti dei creditori, l'accordo con cui si limiti la responsabilità del compratore al solo attivo ereditario (Greco, La vendita di eredità, in Comm. Schlesinger, 1987, 97 e 101, secondo cui, inoltre, l'acquirente è responsabile anche per i debiti non conosciuti e non conoscibili). È controverso se la vendita di eredità beneficiata, che non sia stata giudiziariamente autorizzata, possa comunque comportare la liberazione del venditore ed il passaggio del beneficio a favore del compratore (in senso negativo, Greco-Cottino, 510; Fedele, 251), e se la stessa comporti decadenza dal beneficio ex art. 493 c.c. (Bianca, 229). L'accordo transattivo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c. (Cass. II, n. 1902/2015). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971. |