Codice Civile art. 1547 - Altre forme di alienazione di eredità.Altre forme di alienazione di eredità. [I]. Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso. [II]. Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797. InquadramentoCon l'espressione «altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso» il legislatore ha inteso riferirsi alla permuta, alla transazione, alla datio in solutum, al conferimento di società, alla costituzione di una rendita, etc. La norma in esame richiama, con riferimento alle alienazioni a titolo gratuito, unicamente l'art. 797 c.c. al fine di regolare la prestazione di garanzia per evizione cui è tenuto il debitore. La dottrina ritiene applicabile anche all'alienazione a titolo gratuito l'accollo cumulativo per i debiti ereditari di cui all'art. 1546 c.c. (Greco, Cottino, 511; Mirabelli, 206). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971. |