Codice Civile art. 1548 - Nozione.Nozione. [I]. Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito [1551 2], la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. InquadramentoIl codice civile definisce il riporto all'art. 1548 c.c. come il contratto con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà alla controparte (riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di ritrasferire al riportato, alla scadenza stabilita, altrettanti titoli della stessa specie verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Il contratto di riporto nasce nella prassi borsistica e in questo contesto trova le sue più rilevanti applicazioni. Tuttavia, la duttilità dello strumento contrattuale consente alle parti di perseguire numerose e differenti finalità: dalla necessità di disporre di titoli azionari per esercitare i diritti sociali, alla necessità di procurarsi i titoli oggetto di un'operazione di borsa in precedenza effettuata allo scoperto, alla necessità di procurarsi una provvista finanziaria dietro trasferimento di titoli di credito in funzione di garanzia e altri ancora Il contratto di riporto può essere stipulato per soddisfare varie esigenze: quella del riportato di procurarsi denaro a condizioni meno onerose di quelle proprie del mercato di credito ovvero quella del riportatore di esercitare i diritti di voto inerenti le azioni o, infine, quella di una o dell'altra parte di speculare sulle possibili variazioni di valore dei titoli stessi. La funzione pratica del riporto è quindi quella di un prestito garantito che può attuarsi in un duplice senso: il proprietario dei titoli ha bisogno di una somma di denaro e non intende privarsi definitivamente della proprietà dei titoli o una persona ha bisogno di un prestito di titoli che non intende acquistare definitivamente (es. vuole procurarsi una partecipazione azionaria in occasione di una assemblea di una società). Nella prima ipotesi la garanzia è data dal trasferimento della proprietà dei titoli, nel secondo caso dal versamento del prezzo. Nella prima ipotesi il corrispettivo è dovuto dal riportato e viene corrisposto attraverso un aumento del prezzo stabilito all'atto del trasferimento iniziale (riporto), nella seconda il corrispettivo è dovuto dal riportatore e viene corrisposto mediante una diminuzione del prezzo iniziale (deporto). Il contratto di riporto, ai sensi dell'art. 1548 c.c., realizza un doppio e reciproco trasferimento a titolo oneroso di titoli di credito di una data specie tra le parti, il primo a pronti ed il secondo a termine. Con il contratto di riporto, dunque, il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo ed il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Con il contratto di riporto possono realizzarsi interessi di natura finanziaria o creditizia; in questo caso al riportato occorrono somme di denaro che egli consegue a fronte del trasferimento dei titoli di credito. Il prezzo del secondo trasferimento sarà, dunque, maggiorato rispetto al primo. Ma con il contratto di riporto può essere anche realizzato l'interesse del riportatore di disporre dei titoli di credito per esercitare il diritto di voto che detti titoli attribuiscono ai sensi dell'art. 1550 c.c. In tale ipotesi, che prende il nome di deporto, il prezzo del secondo trasferimento sarà diminuito rispetto al primo. Con il contratto di riporto si realizzano, dunque, due attribuzioni provvisorie di beni che tornano, poi, nel patrimonio di rispettiva provenienza. Occorre dire che il riporto è un contratto unico in quanto sulla base dell'originario consenso trovano origine e giustificazione tutti gli effetti che derivano dal contratto stesso. In questo contratto unico le due operazioni di scambio servono a realizzare lo scopo fondamentale che le parti si propongono ossia la temporaneità del trasferimento e tale scopo si attua sulla base di un duplice trasferimento, ciascuno dei quali se pur consacrato nello stesso contratto e frutto della stessa volontà conserva la sua autonomia. Ne consegue che le vicende relative al secondo trasferimento non possono in nessun modo influire sul primo trasferimento rispetto al quale quindi l'esecuzione rappresenta il momento di perfezione del contratto. Se pertanto gli obblighi assunti con riferimento al secondo trasferimento non saranno eseguiti al termine fissato soltanto rispetto ad essi si determineranno gli effetti dell'inadempimento e quindi la possibilità di scegliere tra adempimento coattivo e risoluzione. La dottrina tradizionalmente distingue tra riporto c.d. di banca e riporto c.d. di borsa (Cottino, in Comm. S.B., 1966, 148 ss., la cui distinzione è normalmente ripresa dalla successiva dottrina). Il primo sarebbe concluso allo scopo di procurarsi temporaneamente danaro o la disponibilità di un determinato ammontare di titoli, concessi dalla banca nelle vesti rispettivamente di riportato e di riportatore. Il riporto di borsa, invece, è tradizionalmente definito come il contratto di riporto stipulato da due soggetti che hanno in precedenza concluso un contratto borsistico di vendita a termine di titoli, allo scopo di differirne il termine originariamente pattuito. In particolare, nell'ottica della tesi del carattere unitario del contratto di riporto, inteso quale consegna traslativa dal riportato al riportatore di una certa quantità di titoli di credito, contro il pagamento di un determinato prezzo e nelle contestuali obbligazioni restitutorie assunte reciprocamente dalle parti, l'affermazione della piena e sovrana priorità del diritto di proprietà dei titoli trasferiti al riportatore, con conseguente esclusione, in assenza di espressa disposizione legislativa, del diritto del riportato di disporre degli stessi, anche laddove l'attività di quest'ultimo si concreti in una semplice adesione ad offerta pubblica d'azioni. La funzione economica del contratto pertanto consiste sempre ed obbligatoriamente nel trasferimento di una temporanea disponibilità di titoli fungibili diretta a soddisfare l'esigenza impellente di poter disporre di quest'ultimi per le esigenze più disparate. E così, sia che si presti adesione a quella tesi secondo la quale, il contratto di riporto presenterebbe la caratteristica della «doppia sinallagmaticità» (meglio definita come «sinallagmaticità forte», in quanto il sinallagma opererebbe non solo nelle due vendite che lo caratterizzano, ma anche tra le vendite stesse, in quanto collegate su un piano di reciproca causalità, poiché elementi costitutivi di una «complessa fattispecie negoziale», sia che si voglia considerare la tendenza della giurisprudenza a rivalutare il concetto di realità superato dalla traslazione materiale, in quanto riflesso di una interpretazione evolutiva che tende a reputare questo dato ininfluente; sia che si intenda dare rilevanza alla mera traditio brevi manu o al costituto possessorio, tuttavia si dovrebbe concludere sempre nel senso che, la realità, sia essa fattuale o fittizia, non possa intendersi altro che concetto attinente, momento di perfezionamento del contratto, mentre, la sinallagmaticità è elemento di attinenza al rapporto di corrispettività delle obbligazioni che formano il contenuto dello stesso; dal che la inevitabile, necessaria conseguenza secondo la quale nel contratto di riporto, sinallagmaticità e realità costituiscono, per lo meno, un unicum; soprattutto se si considera che il contratto reale non necessariamente deve essere restitutorio così come, di converso, sempre lo deve essere un contratto consensuale, in quanto l'obbligo della restituzione non può intendersi incompatibile con il carattere sinallagmatico del contratto, non costituendo elemento essenziale della realità (Giorgianni, in Giur. merito, 1998, 431). Così, posta l'unitarietà del contratto ed individuata la causa di quest'ultimo nello scambio della temporanea disponibilità di titoli, scaturente da ragioni individuali diverse, si deve porre l'accento sul trasferimento della disponibilità di questi ultimi e sul conseguente ritrasferimento degli stessi, quali elementi fondamentali. Gli effetti del contratto di riporto si producono dal momento della consegna dei titoli, intesa quale momento costitutivo dello stesso, con la conseguente riflessione del fatto che la conclusione del contratto coincide con la consegna dei titoli. Pertanto, a voler riassumere dati chiarificatori, si potrà dire con tutta naturalezza che il contratto di riporto si configura in due trasferimenti del tutto speculari l'uno all'altro, l'uno «a pronti», l'altro «a termine», che il prezzo dei titoli è libero, dipendendo dalla assoluta volontà delle parti, con il limite minimo di zero, che il contratto si perfeziona con l'atto materiale della consegna dei titoli, intesa quale elemento primario e costitutivo della fattispecie. In conformità a quanto evidenziato, la consegna dei titoli, non può che essere intesa quale consegna in proprietà dal riportato al riportatore cosicché, sino alla scadenza del termine previsto per la riconsegna degli stessi e di altri della stessa specie, la natura della titolarità ne permette l'uso più congruo da parte di quest'ultimo, fatti salvi i limiti legislativi di cui all'art. 1550 c.c. Invero, tale ultima norma si limita soltanto a stabilire che «i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato», mentre, al comma 2 è previsto che, «salvo patto contrario, il diritto di voto spetta al riportatore». Pertanto, il richiamo agli artt. 1531 e 1534 c.c. relativi alle disposizioni sulla vendita a termine, propongono al riportato la posizione di chi ha comprato a termine, cosicché a quest'ultimo spettano soltanto gli interessi ed i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine. La causa del contratto di riportoLa natura polivalente dell'operazione economica sottesa al riporto ha così ingenerato un ampio dibattito in dottrina circa la definizione della causa del contratto. Deve tuttavia condividersi la posizione ormai dominante, secondo cui la causa è data dallo scambio reciproco della temporanea disponibilità di titoli fungibili dal riportato al riportatore a fronte della disponibilità temporanea del danaro, a titolo di prezzo, corrisposto dal riportatore al riportato. La causa tipica del riporto richiede anche la contestualità dell'impegno al doppio scambio, nell'ambito di un'operazione economica unitariamente configurata (Cass. n. 1215/2008; per un caso in cui, malgrado il nomen iuris di riporto, utilizzato dalle parti, il contratto è stato qualificato come mutuo con pegno irregolare: Trib. Milano 10 maggio 1955); in mancanza di tale contestualità, non si applicherà la disciplina legale del riporto. Sotto altro aspetto, in ipotesi di contratto di riporto risolto a seguito della dichiarazione di fallimento del riportato e con conseguente obbligo del riportatore di versare alla curatela la differenza tra valore di mercato dei titoli e prezzo contrattuale, non può essere revocato il pagamento ricevuto dal riportatore in stanza di compensazione di una somma pari al prezzo contrattuale con contestuale consegna al fallimento dei titoli, ove la curatela non provi che con siffatta modalità indiretta non si è ottenuto il medesimo risultato che si sarebbe avuto con l'applicazione letterale del disposto dell'art. 76 l. fall. (Trib. Milano 14 giugno 2011). Analogamente, il prezzo, che nel contratto di riporto non costituisce il corrispettivo del valore dei titoli per la presenza dello scarto, è determinato indipendentemente dal valore dei titoli medesimi. Conseguentemente, ai fini dell'annullamento del contratto non può avere rilevanza alcuna l'errore sul valore di scambio dei titoli, in quanto non è rinvenibile un valore obbiettivo qualificabile come qualità in senso giuridico della cosa oggetto del negozio (App. Genova, 4 marzo 1991). Gli scopi pratici sottesi allo scambio delle disponibilità temporanee, invece, non rientrano nella causa — che sotto questo profilo è neutra — ma si collocano nel piano dei motivi, di per sé irrilevanti fintanto che non vengano recepiti dalle parti nel testo contrattuale (Luminoso, in Tratt. I.Z., 1995, 204). Il termine di esecuzione del contrattoNel contratto di riporto di borsa il termine di esecuzione delle prestazioni ha carattere essenziale, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto discende dalla natura stessa del contratto; tuttavia è ammissibile che le parti concordino una proroga prima della scadenza. Sotto altro aspetto, nell'ambito del contratto di riporto, è da escludersi, dopo il trasferimento di proprietà dei titoli di credito al riportatore, la permanenza di un diritto del riportato di disporre degli stessi titoli, anche al solo fine di aderire ad una o.p.a. (App. Genova 16 settembre 1997). Posta l'interdipendenza tra trasferimento di disponibilità di titoli «a pronti» e trasferimento degli stessi «a termine» (sinallagmaticità), può affermarsi che la controprestazione del debitore, rispetto alla prestazione del creditore, ha esecuzione differita in quanto prevista in un termine successivo al momento individuato come perfezionamento del contratto. Il combinato disposto degli artt. 1548 c.c., con il suo riferimento ai due trasferimenti in proprietà a titolo oneroso e, dell'art. 1549 c.c., che individua il momento di perfezionamento del contratto nella consegna dei titoli, testimonia il fatto che il legislatore ha voluto porre l'accento soprattutto sull'elemento materiale della consegna dei titoli, ponendo quasi in secondo piano il trasferimento del denaro, tenendone conto soltanto quale mezzo di utilità per la determinazione del prezzo di riporto, da pagare per la temporanea disponibilità dei titoli da parte del riportatore. Tuttavia, non appare improbabile che le parti tendano, secondo i principi della libertà dell'autonomia negoziale, fare riferimento, quale elemento determinante, al danaro, inteso come controprestazione naturale allo scambio dei titoli. Tutto ciò in riferimento al primo trasferimento. In ordine poi al secondo, il cosiddetto «ritrasferimento», generalmente si ritiene che il relativo termine deve essere lasciato alla libera determinazione delle parti. Anche se questa appare la tesi più «trascinante», non può sottintendersi quella rivolta ad attribuire rilevanza alla indefettibilità del termine, pur ammettendone ex art. 1535 c.c. la proroga espressa o tacita, con conseguente possibilità per la parte non adempiente, di avvalersi della risoluzione di diritto per scadenza di termine essenziale ex art. 1457 c.c. Di converso, laddove la parte adempiente preferisca richiedere 1'adempimento, potrà farlo, potendo avvalersi di tutti i rimedi coattivi previsti in materia di esecuzione purché, a termini di legge, abbia offerto tempestivamente la sua prestazione o, tempestivamente, abbia fatto valere l'exceptio inadimpleti contractus. Nel caso poi, in cui si tratti di riporto speciale e cioè di quel contratto che, pur essendo definibile nella sua struttura intrinseca riporto, presenta caratteri dei contratti di borsa, elementi nuovi, ulteriori e parzialmente diversificativi, tendenti a proporre in una veste di «novità» la fattispecie tipica — definiti da alcuni con riferimento agli «usi negoziali», da altri, contratti di borsa destinati normalmente a consentire il trasferimento di una determinata quantità di titoli non ancora individuati per i quali la consegna ed il pagamento sono differiti ad una scadenza predeterminata — i rimedi apprestati a tutela della parte inadempiente appaiono la liquidazione di borsa oppure la cosiddetta liquidazione «consensuale», inteso quale rimedio facoltativo ed integrativo di quanto disposto dal codice civile. Nel contratto di riporto di borsa il termine di esecuzione delle prestazioni ha carattere essenziale, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto discende dalla natura stessa del contratto; tuttavia è ammissibile che le parti concordino una proroga prima della scadenza (App. Milano 1 dicembre 1995). Il cd. riporto staccatoIl conferimento ad un Istituto di credito del mandato continuativo ad eseguire operazioni speculative in Borsa mediante lo strumento del cosiddetto «riporto staccato» — e cioè allo scoperto, regolandosi in contanti solo la differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei titoli, con la registrazione della differenza medesima nel conto corrente aperto a norme del mandante, a tale specifico fine — non può ritenersi revocato per effetto della sola inerzia del cliente che ometta la restituzione con sottoscrizione dei fissati bollati inviatigli in relazione alle operazioni compiute, esigendosi, all'opposto, un comportamento che, secondo le regole codicistiche del mandato e, più puntualmente, secondo gli usi di Borsa, consenta di ravvisare la revoca del mandato stesso, come il formale invito a desistere da ulteriori operazioni, seguito dal disconoscimento specifico di quelle ciò nonostante effettuate e comunicate con l'invio dei documenti suddetti, o, quanto meno la contestazione dell'estratto del conto corrente contenente le relative annotazioni, fermo restando, comunque, che, conformemente alla caratteristica propria di operazioni siffatte, la cessazione del descritto rapporto implica la chiusura dello stesso conto ad esse strumentale, accompagnata dal pagamento dei titoli acquistati o trattenuti per successiva negoziazione (Cass. n. 5845/1990). Pertanto, tale forma di riporto si sostanzia nella combinazione di due operazioni una di acquisto e una di vendita di titoli, effettuate contemporaneamente, ma per scadenze diverse, allo scopo di prorogare una posizione in titoli senza ricorrere alla stipulazione di un contratto di riporto. Tecnicamente, il riporto staccato può configurarsi con: la combinazione di un contratto a pronti con un contratto a termine fermo di segno opposto; la combinazione di due contratti a termine di segno opposto stipulati con scadenze differenti. Il riporto staccato, che consente all'operatore di ottenere i medesimi risultati offerti sul piano economico e tecnico dal riporto ordinario, può essere concluso sia dal compratore che dal venditore di titoli. Si ricorre al riporto staccato, in alternativa al riporto ordinario, principalmente per eliminare l'onere connesso all'esborso dello scarto di garanzia, oppure quando non è possibile reperire una contropartita per la stipulazione di un contratto di riporto o quando tale contratto è considerato più oneroso del riporto staccato. La differenza tra il prezzo dell'operazione a contanti o a fine corrente e prezzo dell'operazione a fine prossimo viene denominato «stacco» ed è nella maggior parte dei casi più elevata degli interessi correnti sul riporto. L'operazione è stata utilizzata dalle persone fisiche per evitare l'applicazione dell'imposta sui dividendi ed era compiuta a cavallo dello stacco dei dividendi. Era denominata all'inglese coupon washing (o bed and breakfast). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it., 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003 |