Codice Civile art. 1550 - Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.

Francesco Agnino

Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.

[I]. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.

[II]. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore [177 trans.].

Inquadramento

La spettanza dei diritti accessori al riportato si giustifica in considerazione del fatto che al termine della complessiva operazione è egli stesso il proprietario dei titoli. L'attribuzione del diritto di voto al riportatore costituisce, pertanto, un'eccezione.

La ragione è evidente, in quanto la legittimazione al voto spetta unicamente a colui che risulta formalmente titolare delle azioni, e questa è dunque l'ipotesi di default presa in considerazione dal legislatore. Il patto contrario previsto dal legislatore, per contro, non è opponibile alla società — in quanto non può risultare dal tenore letterale del titolo ex art. 2024 — e richiede, volta per volta, il rilascio di apposite deleghe dal riportatore al riportato, onde consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della società, in passato si è ammessa la validità di una delega per fatto concludente, consistente nella consegna del biglietto di ammissione all'assemblea (Trib. Milano 8 febbraio 1988).

In caso di comproprietà di azioni i diritti di intervento in assemblea, di voto e, conseguentemente, anche il diritto di impugnazione delle relative delibere possono competere esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari (App. Milano 31 maggio 2003).

Nel caso esaminato dalla corte di appello di Milano, ad avviso della sentenza di primo grado la mancata nomina di un rappresentante comune nel caso di comproprietà di azioni non impedirebbe a ciascun contitolare l'esercizio dei diritti connessi alla posizione di socio «tanto più quando, attuandosi il diritto attraverso la proposizione di un'azione giudiziaria, l'esercizio collettivo di esso non è suscettibile di arrecare alcun intralcio o nocumento al regolare svolgimento dell'attività interna della società».

La Corte d'appello ha ritenuto la tesi proposta dagli attori in primo grado e condivisa dal Tribunale contrastante con l'interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell'art. 2347 c.c.

Sotto il primo profilo, i giudici hanno considerato la legittimazione esclusiva del rappresentante comune il «corollario processuale» che discende dalla caratteristica fondamentale dell'azione sul piano sostanziale: ovvero l'indivisibilità (art. 2347, comma 1 c.c.).

Dal punto di vista dell'interpretazione sistematica, l'art. 2347 c.c. è stato esaminato nel suo interagire con gli artt. 2352 (in tema di pegno e usufrutto di azioni) e 1550, comma 2, c.c. (in tema di riporto) dai quali si desumerebbe il principio generale secondo cui il diritto di voto non può essere esercitato che da un solo soggetto.

Infine, la ratio della norma è stata ravvisata nell'esigenza di evitare che nei rapporti esterni fra il gruppo dei comproprietari e la società possa essere recato pregiudizio alla speditezza dei lavori assembleari ed alla certezza e stabilità degli effetti delle deliberazioni legittimamente approvate.

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte è che «in caso di comproprietà di azioni, per il combinato disposto degli artt. 2347, 1106 e 1108 c.c., i diritti di intervento in assemblea e di voto possono competere esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari».

Le norme prese in considerazione (ovvero gli artt. 2347 e 2352 c.c.) sono state parzialmente modificate dalla riforma del diritto societario che, come si legge nella Relazione di accompagnamento (paragrafo 4, n. 2), è intervenuta a disciplinare alcuni aspetti di carattere tecnico che in passato avevano prestato il fianco a erronee interpretazioni del dato normativo.

Bibliografia

Belli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it., 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario