Codice Civile art. 1553 - Evizione.Evizione. [I]. Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita [1483 ss.], salvo in ogni caso il risarcimento del danno. InquadramentoIl permutante che subisce l'evizione ha due possibilità: la restituzione della cosa da lui stesso consegnata o del suo valore, e questo proprio in considerazione della stessa figura contrattuale, nella quale lo scambio non è bene contro prezzo (ciò che legittima solo la restituzione del prezzo) Poiché, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nella volontà espressa dal venditore di trasferire a taluno la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito (in permuta) ad un'altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, comportando detta successiva vendita impedimento ad opera del venditore a che il primo acquirente acquisti un concreto potere, pieno ed esclusivo, di godimento e disponibilità della cosa. Inadempimento ed evizioneL'inesistenza di una lottizzazione autorizzata nota ad entrambe le parti non esclude la validità di un contratto di compravendita di un suolo a norma dell'art. 10 l. n. 765/1967, ma ciò non esclude la risoluzione del contratto qualora il venditore abbia espressamente garantito la edificabilità del suolo secondo determinate modalità e tale edificabilità non sia stata concessa. In tale ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto ha la causa nella accertata e dichiarata impossibilità di utilizzare il suolo alla stregua della garanzia, pienamente lecita, prestata dal venditore e con la quale quest'ultimo si era assunto il rischio correlativo alla mancanza di idoneità del bene allo scopo previsto dalle parti (Cass. n. 1330/1982). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it., 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003. |