Codice Civile art. 1554 - Spese della permuta.

Francesco Agnino

Spese della permuta.

[I]. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Inquadramento

La norma si giustifica in considerazione del fatto che l'interesse per le parti è reciproco. Pertanto, tranne le norme generali, che richiamano la disciplina della vendita, la permuta è regolata in maniera autonoma in tema di evizione e di spese a carico dei contraenti. Quanto alle spese, salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, a differenza della vendita in cui, sempre salvo patto contrario, sono a carico del compratore. Così, Il cosiddetto mutuo federatizio si distingue dall'associazione in partecipazione sia perché, nel mutuo, il versamento della somma ha lo scopo di un semplice finanziamento e non quello di realizzare una attività economica in comune, sia anche perché il corrispettivo pattuito per il mutuante è predeterminato in misura fissa e periodica laddove nell'associazione in partecipazione il corrispettivo si estrinseca nella partecipazione agli utili, il cui contenuto, per essere aleatorio, può variare ed anche mancare del tutto (Cass. n. 3567/1980, fattispecie nella quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione con cui i giudici del merito hanno qualificato come associazione in partecipazione il contratto con il quale una parte abbia versato all'altra una somma per l'acquisto di un terreno agricolo da destinare ad opere di urbanizzazione, con l'obbligo di vendere, poi, l'immobile come suolo edificatorio e di dividere i relativi utili fra le parti, previa restituzione della somma versata).

Bibliografia

Belli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it., 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario