Codice Civile art. 1555 - Applicabilità delle norme sulla vendita.Applicabilità delle norme sulla vendita. [I]. Le norme stabilite per la vendita [1470 ss.] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili. InquadramentoLa ratio della norma deve essere individuata nella forte analogia che corre tra le due fattispecie. In forza dell'espresso richiamo contenuto nella permuta si applicano, in quanto con questa compatibili, le norme stabilite per la vendita, in caso di permuta tra la proprietà di area fabbricabile (cosa presente) e porzione della proprietà di erigenda costruzione (cosa futura) l'acquisto di quest'ultima si verifica, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà (Cass. n. 8118/1991, per la quale nella permuta di cosa presente con cosa futura, al pari della vendita, l'acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene ad esistenza, dovendosi individuare tale momento con quello in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali; nella specie, è stato ritenuto che, trattandosi di bene immobile, la costruzione deve intendersi ultimata quando siano state eseguite le opere murarie e non al momento in cui siano state eseguite le opere di rifinitura), non appena la cosa viene ad esistenza, ai sensi dell', (disposizione, questa, compatibile con la permuta in quanto fondata genericamente sulla funzione di scambio del contratto: Cass. n. 25603/2011, a mente della quale in tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, comma 2, c.c. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già ex post, ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario). Nel contratto di permuta — al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) — ove l'acquirente non abbia già la disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l'ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un'attività materiale non coincidente con l'effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall'art. 1476, n. 1 c.c. (Cass. n. 1960/2008). Casistica rilevanteIn forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1555, alla permuta si applicano, in quanto con questa compatibili, le norme stabilite per la vendita, in caso di permuta tra la proprietà di area fabbricabile (cosa presente) e porzione della proprietà di erigenda costruzione (cosa futura) l'acquisto di quest'ultima si verifica, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà (Cass. n. 8118/1991), non appena la cosa viene ad esistenza, ai sensi dell'art. 1472, comma 1, c.c. (disposizione, questa, compatibile con la permuta in quanto fondata genericamente sulla funzione di scambio del contratto: Cass. n. 25603/2011). Sotto altro aspetto, si è affermato che poiché la consegna deve concretarsi, laddove l'acquirente non abbia già la disponibilità del bene, in una attività materiale, non può farsi coincidere con l'effetto traslativo del contratto, costituendo un obbligo ulteriore e specifico del cedente, come facilmente si evince dalla sua esplicita enucleazione ad opera della legge (art. 1476, n. 1, applicabile anche alla permuta in forza del rinvio dettato dall'art. 1555: Cass. n. 1960/2008). Da ciò consegue che l'omessa consegna, da parte del venditore, dei documenti relativi alla circolazione del veicolo compravenduto realizza, appunto, l'inadempimento di una obbligazione scaturente dal contratto di compravendita (o di permuta) e può giustificare anche il rifiuto di adempimento, da parte del compratore, dell'obbligazione di rimborsare al venditore la tassa sulla proprietà del veicolo che questi sia stato costretto a pagare (Cass. n. 9804/1994), senza che, dunque, la deduzione di un siffatto inadempimento dovesse essere necessariamente connessa ad una domanda di risoluzione. Indubitabile, poi, come del resto ritenuto in dottrina, è la compatibilità con la permuta, e quindi l'applicabilità alla stessa, ai sensi dell'art. 1555 c.c., della norma (tra le altre) dell'art. 1477 c.c. (Cass. n. 15800/2005). In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 c.c. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'atra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della res. Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'actio quanti minoris, giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia (Cass. n. 13717/2014). Un contratto traslativo della proprietà, in cui la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro, può realizzare sia la fattispecie di compravendita, con integrazione del prezzo in natura, sia quella di permuta, con supplemento in denaro. Per qualificare il contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali ed accertare se i contraenti abbiano voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in altro bene, oppure se abbiano concordato lo scambio di due beni in natura, con un'integrazione in denaro per colmare la differenza di valori (Cass. n. 5605/2014). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it. 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003. |