Codice Civile art. 1556 - Nozione.

Francesco Agnino

Nozione.

[I]. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Inquadramento

Il contratto estimatorio soddisfa la posizione dell'acquirente-rivenditore che, a fronte delle mutevoli esigenze del pubblico dei consumatori, non assume il rischio di dover pagare il prezzo di tutta la merce, atteso che ha la facoltà di restituire l'invenduto. Anche il venditore riceve un vantaggio dato dalla possibilità di piazzare la merce su vasta scala, senza necessità di reperire personalmente i singoli acquirenti.

Pertanto, l'elemento essenziale del contratto estimatorio è l'accordo in ragione del quale una parte consegna all'altra una certa quantità di beni mobili con l'intesa che il ricevente potrà acquistare e pagare la merce o restituirla materialmente. L'individuazione del termine di restituzione/paga-mento non è essenziale a qualificare l'intesa come contratto estimatorio, dunque, la sua assenza non determina la nullità della fattispecie contrattuale. Analogamente, il contratto estimatorio non trasferisce il diritto di proprietà dei beni. Il contratto estimatorio è un contratto reale, dunque il vincolo nasce con la consegna della merce, ma con il trasferimento dei beni non si trasferisce il diritto di proprietà che resta in capo al cedente. Chi riceve la merce materialmente non ne diventa proprietario. Il contratto estimatorio regolamenta l'interesse del cedente di vendere la propria merce a più soggetti a fronte dell'interesse del ricevente di ricavare un profitto dalla «intermediazione» e, in caso di mancata vendita, decidere se restituire i beni o acquistarli.

Inoltre, il contratto estimatorio non ha vincoli di forma. Pertanto, l'accertamento della esistenza/inesistenza del contratto è lasciata ad una indagine fattuale di competenza del giudice. Non è essenziale l'individuazione originaria del termine di restituzione della merce che, ineliminabile per l'esecuzione della fattispecie, se assente, potrà essere determinato con le modalità di cui all'art. 1183 c.c. Non è essenziale la predeterminazione del prezzo di vendita-restituzione che potrà essere quantificato ex post.

In dottrina si sostiene che ai fini del perfezionamento del contratto estimatorio, oltre all'accordo, è necessaria anche la datio rei (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnell, Natoli, 567).

Il contratto estimatorio deve essere considerato reale, in quanto prevederebbe la consegna al momento dell'accordo: sino alla consegna quindi si resterebbe nell'alveo delle trattative o del contratto preliminare.

Non mancano tuttavia opinioni che ritengono il contratto estimatorio perfezionabile con il mero consenso (Cass. n. 3485/1990).

La funzione economica

La funzione economica del contratto estimatorio è quello di promuovere la vendita della merce da parte dell'accipiens (Cass. n. 11196/2003). Invero, elemento caratteristico del contratto estimatorio è la facoltà dell'accipiens di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo e la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà.

Elemento essenziale del contratto estimatorio è l'accordo in ragione del quale una parte consegna all'altra una certa quantità di beni mobili con l'intesa che il ricevente potrà acquistare e pagare la merce o restituirla materialmente. L'individuazione del termine di restituzione/pagamento non è essenziale a qualificare l'intesa come contratto estimatorio come anche non è essenziale la predeterminazione del prezzo di restituzione (Cass. n. 25606/2015).

Elemento caratteristico del contratto, la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce del tradens (Cass. n. 11196/2003), è la facoltà dell'accipiens di restituire la merce anziché pagarne il prezzo, nonché la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà, che lo distingue in primo luogo dal deposito per la vendita, che si configura allorché l'accipiens abbia ricevuto della merce con l'obbligo di rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, quando riesca a vendere a prezzi maggiori (Trib. Torino 30 maggio 1992).

Pertanto, è unanime in giurisprudenza che la facoltà dell'accipiens di restituire la merce anziché corrisponderne il pagamento sia elemento essenziale e caratterizzante il contratto estimatorio (Cass. n. 11504/1991; Cass. n. 3485/1990; Cass. n. 2137/1982; Cass. n. 3987/1956, riscontrata in concreto l'esistenza a carico dell'autorizzato a vendere di un obbligo di restituire l'invenduto, ha escluso che si trattasse di un contratto estimatorio).

In particolare, si rileva che il contratto estimatorio è un contratto unilaterale dal momento che nessuna obbligazione in senso tecnico grava sul tradens perché la consegna è elemento perfezionativo del contratto: unico soggetto obbligato del pagamento del prezzo è l'accipiens (Giannattasio, 167).

Elemento essenziale del contratto estimatorio è l'accordo in ragione del quale una parte consegna all'altra una certa quantità di beni mobili con l'intesa che il ricevente potrà acquistare e pagare la merce o restituirla materialmente. L'individuazione del termine di restituzione/pagamento non è essenziale a qualificare l'intesa come contratto estimatorio come anche non è essenziale la predeterminazione del prezzo di restituzione (Cass. n. 25606/2016).

Il termine per la restituzione delle cose

Il termine previsto per la restituzione della cosa non rientra fra gli essentialia negotii, e quindi può mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o diversa dal contratto estimatorio.

L'orientamento prevalente dispone che la fissazione di un termine non sia essenziale ai fini della qualificazione del contratto come estimatorio (Cass. n. 2137/1982; Cass. n. 2235/1979; Cass. n. 1780/1963; Cass. n. 9/1974 ha precisato che il termine non è essenziale, ma il termine è ugualmente elemento necessario per l'esecuzione del contratto).

Nell'ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge — che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell'adempimento sia fissato nel contratto — prevede all'art. 1183 c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita (Cass. n. 3432/1954).

Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o si siano fissati dei prezzi minimi ai quali l'accipiens si debba attenere.

La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l'esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l'originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni.

L'obbligazione dell'accipiens non deve ritenersi alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e ss. c.c. in quanto essa consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni (Cass. n. 2584/1951). Il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno nell'accipiens il diritto di esercitare la facoltà di restituire la cosa, e in tal caso la sua obbligazione non può essere altrimenti adempiuta che con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza, avendo il legislatore addossato all'accipiens tale rischio (Cass. n. 2584/1951).

La restituzione delle cose

Si è precisato che nel contratto estimatorio, l'alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell'accipiens che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali, essendo priva di rilevanza la circostanza che, dopo la conclusione del contratto, sia stata offerta la restituzione in via di mero fatto (Cass. n. 4000/1991). Pertanto, la facoltà della parte che ha ricevuto una o più cose mobili di restituirle ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato (clausola «al venduto») è una caratteristica peculiare del contratto estimatorio e non è incompatibile con tale contratto la previsione dell'obbligo di rendiconto, dal momento che prevedendo l'art. 1556 c.c. un termine per la restituzione, allorché le cose che si vogliono restituire non siano tutte quelle ricevute, è necessario procedere, ai fini della determinazione del prezzo, ad un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite (Cass. n. 3485/1990).

Deve, altresì, evidenziarsi che nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'accipiens può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile (Cass. n. 25606/2015).

Peraltro, possono formare oggetto solo beni mobili infungibili, ovvero cose determinate e specificatamente individuate che per loro natura o volontà delle parti non possono essere sostituite: mentre è irrilevante la loro eventuale consumabilità (Cottino, 36). Inoltre se non fosse prevista la possibilità di restituzione dei beni, la relativa fattispecie negoziale non potrebbe essere ricondotta nel paradigma del contratto estimatorio (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 604).

Infine si rileva che non può riconoscersi alcun effetto solutorio alla restituzione delle res traditae, dal momento che la restituzione delle cose al tradens non costituisce adempimento e, quindi fase attuativa del contratto, bensì lo scioglimento dello stesso (Giannattasio, 127).

Differenze con altre fattispecie contrattuali

Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato; è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556, l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 c.c., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione (Cass. n. 3485/1990).

Pertanto, il contratto estimatorio si differenzia dal mandato a vendere in quanto nel primo l'accipiens, senza vendere per conto del tradens, si obbliga a vendere la merce ai prezzi determinati da costui ed a corrispondergli detti prezzi ovvero a restituirgli la merce. Quando l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore — senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termine — allorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice — con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti — ritenga congruo. Tale principio è applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l'accipiens può esercitare la facoltà di restituire la merce ricevuta anziché pagarne il prezzo di stima. Nel contratto estimatorio anche se non è necessario che sia prefissato un termine entro cui l'accipiens ha facoltà di restituire la merce al tradens, anziché pagarne il prezzo, è tuttavia necessario che all'accipiens stesso venga assicurato un ragionevole spazio di tempo entro il quale egli possa disporre delle cose ricevute. La prestazione dell'accipiens va, quindi, classificata tra quelle per la cui esecuzione è necessario un termine secondo la previsione della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 1183 (Cass. n. 9/1974).

Anche in assenza dell'indicazione del termine di restituzione e della stima dei beni, purché il loro prezzo sia determinabile, va qualificato come estimatorio il contratto con cui le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa piuttosto che pagarne il prezzo: la mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l'esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l'originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni (Cass. n. 25606/2015).

L'attribuzione all'accipiens della facoltà di restituire i beni alla scadenza del termine fissato si distingue dall'obbligo per il mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato: tale distinzione si mantiene anche qualora a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 c.c. (che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione (Cass. n. 3485/1990).

L'obbligo di rendiconto, d'altronde, non è in contrasto con la previsione dell'art. 1556 c.c.: la previsione di un termine per la restituzione presuppone infatti che le cose che si vogliono restituire non siano tutte quelle ricevute, con la conseguente necessità di procedere, ai fini della determinazione del prezzo, ad un conteggio delle cose consegnate e di quelle restituite (Cass. n. 3485/1990).

La particolare dizione «da esporre in vetrina per eventuali ordini» vale a distinguere nettamente l'accordo contrattuale intercorso dalla diversa forma del contratto estimatorio, in quanto la ricevente non ha assunto sin dall'inizio l'obbligo di pagare il prezzo con la facoltà di restituire la merce in un termine stabilito. Inoltre, il contratto non prevedeva la possibilità di una restituzione solo parziale dei beni ricevuti, con la conseguenza che in caso di mancata restituzione nel termine la ricevente avrebbe acquistato l'intero campionario di gioielli ricevuto, perché descritto in contratto quale collezione, ovvero come un insieme. Pertanto la prestazione dovuta dal ricevente, per escludere la mora del debitore ex art. 1220 c.c., deve essere completa e idonea a non fornire ragione di legittimo rifiuto al creditore-depositante (App. Milano 7 febbraio 2017, n. 494).

Dal contratto estimatorio (e da quello di agenzia) va anche distinto il contratto in virtù del quale un soggetto acquisti della merce per rivenderla a prezzo maggiorato a commercianti, lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita, che configura un contratto atipico (Trib. Roma 8 maggio 2007).

Ciò perché nel contratto estimatorio, dal momento della consegna, colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite. Al contrario, il ricevente può validamente disporne non quale proprietario (Cass. n. 2584/1951), bensì alla luce della titolarità di un potere di disposizione disgiunto della proprietà dei beni (App. Roma 14 gennaio 1969).

Nel contratto estimatorio la proprietà della cosa resta infatti al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo (Cass. n. 2584/1951) tanto che, a norma dell'art. 1558 c.c., le cose non possono essere, sino a quel momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori dell'accipiens, che non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato quando in seguito alla vendita lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva.

Bibliografia

Belli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1985, 567; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, 1954, I; Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003

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