Codice Civile art. 1558 - Disponibilità delle cose.Disponibilità delle cose. [I]. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo. [II]. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite. InquadramentoLa norma si spiega considerando che la proprietà dei beni dedotti in contratto rimane in capo al venditore finché non ne venga pagato il prezzo, mentre l'acquirente è titolare di un potere di disposizione, finalizzato a consentire lo sviluppo naturale del rapporto. Pertanto, al tradens è preclusa qualunque facoltà dispositiva sulle cose sino alla restituzione delle cose. La ratio della disposizione, pertanto, andrebbe individuata nella circostanza che il contratto estimatorio non produce effetti traslativi immediati, di modo che il proprietario dei beni, nonostante la loro consegna all'accipiens, è il tradens e, in quanto suoi, non possono essere aggrediti in via esecutiva o cautelare dai creditori altrui, la norma sarebbe superflua se l'accipiens divenisse immediatamente proprietario al momento della consegna. Il tradens non potrà disporre dei beni sino a quando non gli saranno restituito, ma potrà opporsi agli atti esecutivi e cautelari promossi dai creditori dell'accipiens, in quanto appunto proprietario. In tal senso, benché il conduttore sia tenuto a rispondere del deterioramento dell'immobile locato anche durante l'occupazione successiva alla risoluzione contrattuale, ciò nonostante lo stesso non può essere chiamato a rispondere di danni verificatisi a seguito di caso fortuito (quali quelli conseguenti alla rottura dei lucernai, colpiti dai chicchi di una violenta grandinata), tanto più ove sia stato assolto da parte sua l'onere di provare che qualsiasi condotta diligente posta in essere in via preventiva non avrebbe potuto impedire l'evento dannoso e che l'oggetto della prestazione sarebbe, quindi, ugualmente perito presso il locatore (Trib. Udine 13 dicembre 2010, n. 1699). Il disposto dell'art. 1558 c.c. — secondo il quale la perdita e il deterioramento per incendio della casa locata derivante da causa sconosciuta o dubbia resta a carico del conduttore — è applicabile anche quando si controverta in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. (Cass. n. 27/1987). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1985, 567; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, 1954, I; Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino, 2003 |