Codice Civile art. 1565 - Sospensione della somministrazione.

Francesco Agnino

Sospensione della somministrazione.

[I]. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso [1455, 1460].

Inquadramento

Il potere di autotutela concesso al somministrante rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità di evitare che un minimo inadempimento determini risoluzione (1564, 1175) ed il suo bisogno di cautelarsi dal rischio di subire perdite economiche.

Ad ogni modo, in tale rapporto però rimangono valide le regole generali del codice civile e, segnatamente, gli artt. 1564-1565, in particolare il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida), nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza.

Il contratto di utenza telefonica deve essere inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione e che rientra lato sensu nella categoria del contratti per adesione, (Cass. S.U. , n. 5613/1978), cosicché la clausola (nel caso specifico l'art. 11 delle condizioni di abbonamento) di previsione della facoltà del somministrante di sospendere la fornitura, solo che l'utente non provveda al pagamento di una bolletta entro un breve termine dalla scadenza, è una specificazione contrattuale della disposizione contenuta nell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) ed integra, quindi, una forma di opposizione all'inadempimento (anche lieve) dell'utente della exceptio inadimplenti contractus.

Ne deriva perciò che una interpretazione e una esecuzione del contratto secondo buona fede non può prescindere dalla affermazione che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente.

Con la conseguenza che la sospensione della fornitura, attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale, che obbliga il somministrante al risarcimento del danno, exartt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non provi che è stato determinato da causa a lui non imputabile, cioè nel caso di specie dalla mancata conoscenza dell'avvenuto pagamento della fornitura per fatto a lui non addebitabile (Cass. n. 9624/1997, a mente della quale: il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante), e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimpleti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento; la mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione).

In altri termini, in caso di inadempimento, oltre ai rimedi generali di cui si è detto, esiste un rimedio specifico dettato espressamente con riguardo alla somministrazione; ai sensi dell'art. 1565 c.c., infatti, se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente ma l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. Dalla formulazione della norma si evince, a contrario, che se l'inadempimento non è di lieve entità, è possibile sospendere immediatamente l'erogazione.

Nel caso di inadempimento di lieve entità, la sospensione può considerarsi legittima solo se preceduta da un congruo preavviso (Trib. Lanciano, 11 novembre 1995): non può ravvisarsi un congruo preavviso in quello dato per telefono da persona non qualificatasi e con il quale si assegnava un termine di tre, quattro giorni per adempiere l'obbligazione. Nel secondo caso, ossia nell'ipotesi che l'inadempimento sia di notevole entità, è consentita la sospensione senza preavviso e/o la risoluzione del contratto, qualora sia venuta meno la fiducia. Così, nessun dubbio sussiste circa la legittimità del comportamento della società fornitrice di energia elettrica che, a fronte del mancato pagamento di un'ingente somma da parte del somministrato, dopo aver comunque effettuato un preavviso, rimasto inascoltato, ha provveduto a sospendere l'erogazione di energia (App. Roma, 10 dicembre 1984).

Nei contratti di durata, quale la somministrazione, l'exceptio va dunque condizionata alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti. Da evidenziare, peraltro, che nei contratti e relativi capitolati predisposti dalle società di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, ecc., è spesso inserita una clausola relativa alla sospensione della fornitura, nella quale viene preclusa al giudice ogni valutazione circa l'entità dell'inadempimento e l'esercizio in buona fede dell'eccezione, in modo da stabilire una rigidità di regolamento che dia sicurezza ai rapporti delle società medesime con gli utenti, evidenziando ogni rischio diverso da quelli valutati nella determinazione del costo di gestione. La sospensione della somministrazione prevista dall'art. 1565 costituisce un'applicazione specifica dell'istituto exceptio inadimpleti di cui all'art. 1460 c.c. Una prima differenza tra le due norme è costituita dal fatto che nella seconda è rilevante solo l'inadempimento del somministrato, nel senso che l'art. 1565 c.c. allarga l'ambito di operatività del rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. a vantaggio del somministrante consentendogli espressamente la sospensione dell'erogazione anche se l'inadempimento sia di lieve entità, con un trattamento di indubbio favore, a fronte del quale la sola salvaguardia dell'inadempiente contro il rischio di un'improvvisa interruzione della fornitura è costituita dall'onere di preavviso. L'exceptio non adimpleti contractus opera, poi, non soltanto nell'ipotesi di integrale inadempimento della controparte, ma anche quando vi sia stato un adempimento soltanto parziale, sempre che sussista adeguatezza tra la parte non eseguita dal contraente adempiente e l'entità dell'inadempienza dell'altro contraente (Giannattasio 1974, 316). «Il rimedio in esame non dà vita ad una situazione di sospensione e di quiescenza del rapporto in senso tecnico, ma determina invece una modifica temporale del rapporto che sposta nel tempo il momento dell'adempimento, finché ciò sia possibile, senza che venga modificata anche la consistenza obiettiva della prestazione.

Si è precisato che in ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cass. n. 34361/2024).

Presupposti per la sospensione ed applicazioni particolari

Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractos; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass. n. 9624/1997).

Inoltre, si è stabilito che con riguardo a contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), la facoltà del somministrante di sospendere le proprie prestazioni, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle previste scadenze, ai sensi degli artt. 1460 e 1565, deve essere riconosciuta anche se il somministrato abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione all'amministrazione controllata, e pure dopo il decreto che disponga questa ammissione, considerato che tale procedura, i cui effetti si producono a partire da detto decreto, priva il creditore della possibilità di esperire azioni esecutive individuali, ma non gli toglie il menzionato strumento di autotutela, a preservazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e che al somministrato, peraltro, anche dopo quel decreto, non è precluso il pagamento dei pregressi debiti, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto sia indirizzato al risanamento dell'impresa nell'interesse della massa (Cass. n. 10620/1990).

Con il contratto di somministrazione una parte (somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.

Tale schema negoziale è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. È peraltro possibile per le parti prevedere una clausola contrattuale con facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, la stessa rappresenta una specificazione contrattuale, e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus (Cass. n. 25731/2015; Trib. Roma, 31 maggio 2017, n. 11061).

Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale della sospensione (della quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione (Cass. n. 9624/1997).

Nella stessa direzione, si è rilevato che: la clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'exceptio inadimplenti contractus; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito, integra «a contrario» un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione (Cass. n. 25731/2015).

Posto che l'eccezione  ex art. 1460 c.c.  può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere -  ex art. 1565 c.c. , norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi (Cass. n. 21070/2024).

 

Bibliografia

Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1985, 5677; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano 1988; Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino 2003

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