Codice Civile art. 1865 - Diritto di riscatto della rendita perpetua.Diritto di riscatto della rendita perpetua. [I]. La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria [1866 ss.]. [II]. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria [1863]. [III]. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno. [IV]. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti. InquadramentoL'art. 1865 riconosce al debitore in ogni caso la possibilità di riscattare la rendita in quanto nel nostro ordinamento non sono ritenute ammissibili le obbligazioni perpetue (Gardella Tedeschi, 618). Le parti possono, tuttavia, convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, che non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta nella rendita fondiaria. Può anche convenirsi che il debitore non possa esercitare il riscatto senza prima aver dato al beneficiario un preavviso non superiore ad un anno. Tutti gli eventuali termini pattizi più lunghi sono ridotti di diritto a quelli fissati dal legislatore. La redimibilità della rendita perpetua, che trova spiegazione nello sfavore dell'ordinamento per gli obblighi di durata illimitata, deve essere considerata quale elemento essenziale del negozio e deve trovare applicazione nonostante qualunque patto contrario, essendo la norma in esame posta a presidio di un principio di ordine pubblico che non può essere derogato dalle parti. La redimibilità della rendita spetta esclusivamente al debitore, mentre il creditore può determinare lo scioglimento del vincolo, tramite lo strumento del riscatto forzoso, soltanto in casi tassativamente predeterminato dagli artt. 1867 e 1868 c.c. in cui il debitore mette in forse la sopravvivenza del rapporto obbligatorio. Natura giuridicaIl riscatto è una vicenda estintiva rimessa all'iniziativa ed alla volontà del debitore della rendita, il quale può porre fine al rapporto mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita sulla base dell'interesse legale. Da un punto di vista tecnico il riscatto costituisce un diritto potestativo che si esercita tramite una manifestazione di volontà del debitore indirizzata al beneficiario della rendita (Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 72). L'esercizio del riscatto si concretizza in un negozio unilaterale recettizio che produce effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, mentre la fattispecie che determina lo scioglimento del rapporto si perfeziona con la materiale consegna del capitale di riscatto al creditore, integrando, quanto al profilo solutorio, un negozio a carattere reale. Risulta discussa in dottrina la natura giuridica del riscatto. Alcuni autori ritengono che l'esercizio del diritto di riscatto corrisponda ad una ipotesi di recesso ove la dazione del capitale di riscatto ne costituisce il corrispettivo (Torrente, in Comm. S. B., 1955, 35). abilita il debitore a realizzare Secondo una diversa impostazione, invece, il riscatto costituisce una facultas solutionis che abilita il debitore a realizzare l'interesse creditorio, in luogo della prestazione periodica perpetua avente ad oggetto la somma di denaro o la quantità certa di cose fungibili, con la modalità alternativa della corresponsione del capitale di riscatto (Lerner, 321). Altro orientamento ritiene che si sia in presenza di una datio in solutum con cui il debitore pone fine al rapporto tramite l'adempimento di una prestazione avente una portata economica equivalente (Allara, 127). BibliografiaAllara, La prestazione in luogo di adempimento, in Ann. Palermo, 1927; Brancasi, voce Rendita dello Stato, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Dattilo, voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Gardella Tedeschi, Rendita perpetua, in Dig. civ., Torino, 1997; Lerner, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967. |