Codice Civile art. 1636 - Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.

Francesco Agnino

Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.

[I]. Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Inquadramento

Tale norma è volta ad assicurare l'equilibrio contrattuale.

Competenza della sezione specializzata agraria

Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate agrarie non solo le controversie derivanti dall'applicazione della l. n. 181/19611, istitutiva di speciali benefici (riduzione dei canoni di affitto secondo percentuali da fissarsi dalle commissioni tecniche provinciali) in favore degli affittuari colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1959, 1960, ma anche quelle relative all'applicazione della maggiore riduzione prevista dagli artt. 1635 e 1636 (perdita fortuita dei frutti negli Affitti annuali e pluriennali), fatta salva dalla l. n. 181/1961, sempre che si tratti di danni sofferti nella annata agraria 1959-1960 (Cass. n. 3430/1962).

L'istituto della riduzione del canone, regolato dagli artt. 1635 e 1636 e l'istituto della perequazione del canone, regolato dalla vigente legislazione speciale sui contratti agrari, costituiscono rimedi contro la sopravvenuta rottura dell'equilibrio contrattuale costituitosi tra le parti al momento della conclusione del contratto di affitto di un fondo rustico, mentre il primo può trovare applicazione soltanto nel caso in cui tale rottura sia cagionata dalla perdita o dalla mancata produzione, dovuta a caso fortuito, di una certa quantità dei frutti di una determinata annata agraria, il secondo istituto trova applicazione in tutti gli altri casi in cui la rottura del sinallagma funzionale sia cagionata da qualsiasi altro fatto sopravvenuto, prevedibile o imprevedibile, estraneo alle parti e diverso dalla pura e semplice perdita o mancata produzione fortuita dei frutti di un'annata agraria. La sopravvenuta diminuita produttività del fondo, da qualunque causa sia stata cagionata, può, quindi, dar luogo alla perequazione del canone, anche se essa importa una diminuzione della produzione dei frutti. In tal caso infatti, la diminuita produzione dei frutti non viene in considerazione in se stessa e per una sola annata agraria, secondo la previsione degli artt. 1635 e 1636 c.c. ma costituisce un semplice effetto permanente della diminuita capacità produttiva del fondo, che è la vera ragione giustificatrice, immediata e diretta, della perequazione, in quanto implicante una sopravvenuta permanente alterazione dell'equilibrio delle reciproche prestazioni stabilite dalle parti al momento della conclusione del contratto. La diminuzione della produttività del fondo perché possa autorizzare l'applicazione del rimedio della perequazione, deve essere sensibile, deve cioè eccedere la normale alea del contratto. A norma della vigente legislazione sui contratti agrari, competenti a conoscere delle domande di perequazione dei canoni di affitto di fondi rustici sono sempre le sezioni specializzate per l'equo canone del tribunale (Cass. n. 1575/1960).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario