Codice Civile art. 1637 - Accollo di casi fortuiti.

Francesco Agnino

Accollo di casi fortuiti.

[I]. L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili (1).

[II]. È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

(1) V. art. 5 l. 11 febbraio 1971, n. 11.

Inquadramento

Il legislatore consente che l'affittuario assuma il rischio del fortuito ordinario considerando che è questi ad avere la disponibilità diretta e la custodia del bene.

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario