Codice Civile art. 1806 - Stima.

Caterina Costabile

Stima.

[I]. Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Inquadramento

La norma in esame prevede che, se l'oggetto del comodato è stato stimato al momento del contratto, il suo perimento resta a carico del comodatario in ogni caso, ovvero anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia avvenuto per causa a lui non imputabile.

La dottrina spiega tale previsione ritenendo che il legislatore abbia voluto desumere dalla circostanza che le parti hanno fatto stimare la cosa comodata la loro volontà di trasferire il rischio dalla persona del comodante a quella del comodatario addossandogli anche il caso fortuito puro e semplice (Tamburrino, 1003).

Per aversi stima, agli effetti della disposizione in esame, non è necessario che il valore della cosa venga accertato mediante una valutazione peritale, ma è tuttavia indispensabile un'indicazione chiara e specifica del valore. Non si è, quindi, in presenza di una stima tutte le volte in cui le parti abbiano indicato il valore della cosa incidentalmente, al solo scopo di meglio individuare o specificare la cosa oggetto del contratto (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 304; Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 29).

Accollo del fortuito e stima della cosa

Si ritiene pacificamente che le parti del contratto di comodato possano pattuire la responsabilità del comodatario per le ipotesi di perimento o deterioramento del cosa derivanti da causa a lui non imputabile: trattasi, difatti, di patto che non snatura in alcun modo l'essenziale gratuità del comodato, dal momento che l'accollo del fortuito, se limitato al tempo in cui il comodatario si serve della cosa, non può evidentemente costituire un corrispettivo, né quindi convertire il comodato in oneroso (Luminoso, 4; Giampiccolo, ult. cit.).

Anzi, l'assunzione di tale rischio da parte del comodatario viene dal legislatore presunta quando, al momento della conclusione del contratto, si sia proceduto alla stima della cosa.

Per aversi stima, agli effetti della disposizione in esame, non è necessario che il valore della cosa venga accertato mediante una valutazione peritale, ma è tuttavia indispensabile un'indicazione chiara e specifica del valore. Non si è, quindi, in presenza di una stima tutte le volte in cui le parti abbiano indicato il valore della cosa incidentalmente, al solo scopo di meglio individuare o specificare la cosa oggetto del contratto (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 304; Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 29).

È, peraltro, pacifico che il comodatario possa vincere la presunzione de qua dimostrando che, nel determinare attraverso la stima il valore della cosa data in comodato, le parti miravano a facoltà diverse dall'inversione del rischio: ad esempio, che era loro intenzione determinare preventivamente l'ammontare del danno che il comodatario sarebbe tenuto a risarcire in caso di perimento della cosa per causa a lui imputabile (Carresi, in Tr. Vas., 1957, 47; Giampiccolo, ult. cit.; Tamburrino, ult. cit.).

Secondo la giurisprudenza il debito del comodatario per l'avvenuta perdita della cosa stimata ha carattere di debito di valuta, salva la maggiore responsabilità in caso di mora (Cass. n. 207/1951).

Bibliografia

Carresi, Comodato, in Nss D.I., Torino, III, 1959; Luminoso, voce Comodato, Enc. giur. Roma, 1988; Pellegrini, Contratto di comodato a termine e morte del comodante, in Riv. dir. civ., 2000, II, 477; Quadri, Comodato e «casa familiare»: l'intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2004, 1440; Quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della «casa familiare», in Corr. giur., 2015, 19; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir. VII, Milano, 1960; Teti, Comodato, in Dig. civ., 1988.

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