Codice Civile art. 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso.

Caterina Costabile

Deterioramento per effetto dell'uso.

[I]. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Inquadramento

L'art. 1807 pone a carico del comodante il deterioramento della cosa che derivi dal suo uso normale.

È pacifico che nella nozione di deterioramento rientri sia il perimento che il deprezzamento della res (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 300; Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 28).

L'irresponsabilità del comodatario per il deterioramento, il deprezzamento od il perimento prodotto dall'uso non è in contraddizione con l'obbligo del comodatario di sopportare il carico delle spese ordinarie (art. 1801, comma 1) dal momento che molto spesso l'uso costituisce di per sé causa di svalutazione, deterioramento o di perdita, non evitabili nemmeno con più esatto adempimento degli obblighi di conservazione e custodia né con la più rigida cura della res, rivolta anche a prevenire ogni pregiudizio alla sua integrità o al suo stato (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 299).

L'art. 1807 ha carattere dispositivo con conseguente possibilità che le parti pattuiscano che la responsabilità per il deterioramento o il perimento dipendenti dall'uso gravi, in tutto o in parte, a carico del comodatario: in tal caso non verrebbe, peraltro, meno la gratuità del contratto poiché detto obbligo del comodatario non si presterebbe ad essere qualificato come un corrispettivo, essendo finalizzato unicamente al ripristino dell'integrità della cosa (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 300).

Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ritiene che qualora il comodante chieda il risarcimento dei danni per deterioramento della res conseguente ad un uso eccedente quello contrattualmente convenuto, debba provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, essendo onere del comodatario convenuto dimostrare, in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell'uso conforme al contratto o, comunque, per fatto a lui non imputabile (Cass. III, n. 3900/2010).

La giurisprudenza di merito ha di recente ritenuto che, laddove una scultura prestata da un museo ad altra organizzazione espositiva sia stata deteriorata per il comportamento negligente di un dipendente della seconda struttura, alla quale risulti pertanto imputabile la violazione degli obblighi propri del comodatario, la domanda risarcitoria spiegata dal primo va rigettata in assenza di elementi di prova che consentano di ricostruire quale deprezzamento abbia comportato per l'attore il danneggiamento dell'opera d'arte (Trib. Milano 20 marzo 2017).

Bibliografia

Carresi, Comodato, in Nss D.I., Torino, III, 1959; Luminoso, voce Comodato, Enc. giur., Roma, 1988; Pellegrini, Contratto di comodato a termine e morte del comodante, in Riv. dir. civ., 2000, II, 477; Quadri, Comodato e «casa familiare»: l'intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2004, 1440; Quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della «casa familiare», in Corr. giur., 2015, 19; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Teti, Comodato, in Dig. civ., 1988.

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