Codice Civile art. 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.

Caterina Costabile

Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.

[I]. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

[II]. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti [2756].

Inquadramento

La disposizione in esame sancisce che le spese per l'uso della cosa gravano sul comodatario. Si tratta di una limitazione naturale al vantaggio che a lui deriva dalla concessione a titolo gratuito del godimento della res.

Le spese straordinarie per la conservazione della cosa sono a carico del comodante, ma il comodatario che le ha anticipate ha diritto al rimborso solo se queste erano necessarie e urgenti.

Nel caso comportino miglioramenti, le spese straordinarie non necessarie e urgenti, compiute dal comodatario non sono rimborsabili: difatti, non si ritengono invocabili da parte del comodatario, né l'art. 1150, in quanto egli non è possessore, né l'art. 936, perché non si configura come un terzo (Cass. III, n. 11771/2017; Cass. III, n. 17941/2013; Cass. III, n. 1216/2012).

È pacifico che l'art. 1808 abbia carattere dispositivo (Luminoso, 3), e quindi possa essere derogato dalle parti (Cass. III, n. 2463/1970).

Spese per l'uso della cosa e per la manutenzione ordinaria

Le spese necessarie per l'uso della cosa gravano, in forza della disposizione in esame, sul comodatario: trattasi di limitazione naturale al vantaggio che a lui deriva dalla concessione a titolo gratuito del godimento della res.

Si sostiene, quindi, che il comodatario non abbia mai diritto al rimborso, neanche a titolo di arricchimento, nel caso di spese sostenute per la manutenzione ordinaria, la custodia e la conservazione (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 309).

Tra queste rientrano, ad esempio, quelle afferenti all'energia elettrica necessaria all'uso dell'immobile concesso in comodato (Cass. III, n. 12942/2007).

Si è, inoltre, ritenuto che la cura ordinaria della vegetazione spontanea, consentendo in concreto l'uso del bene nel suo complesso, deve far carico al comodatario (Cass. III, n. 296/2015; nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato che la cura della vegetazione spontanea va considerata a carico del comodante, atteso che nella specie tale vegetazione non serviva ad alcun uso né veniva in concreto usata dal comodatario).

Sul comodatario grava poi l'obbligo di provvedere alle spese di custodia e conservazione della cosa e, più in generale, quelle di ordinaria manutenzione.

La S.C. ha all'uopo ribadito che il comodatario che debba affrontare spese relative a tasse o manutenzione dell'immobile al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. II, n. 21023/2016).

I giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato che il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808, non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'articolo 2041 non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte (Cass. II, n. 1216/2016; Cass. III, n. 13339/2015).

Straordinaria manutenzione

L'onere economico delle spese straordinarie grava, invece, sul comodante il quale ha l'obbligo di rimborsare al comodatario quelle da lui sostenute purché siano urgenti e necessarie (Cass. III, n. 296/2015).

Il diritto al rimborso spetta al comodatario non solo se le spese straordinarie erano necessarie ed urgenti, ma anche se il comodante, al momento della conclusione del contratto o nel corso del rapporto, le abbia espressamente autorizzate senza escluderne il rimborso (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 312).

Da tale principio discende che se il comodatario, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria non necessarie ed urgenti può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, qualora decida di affrontarle non può pretendere il rimborso dal comodante (Cass. II, n. 5371/2024; Cass. II, n. 23294/2021; Cass. III, n. 13339/2015), anche se comportino miglioramenti tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 (Cass. III, n. 11771/2017; Cass. III, n. 17941/2013; Cass. III, n. 1216/2012).

Né può invocarsi, in via di richiamo analogico, il disposto dell'art. 1592 perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario, la cui posizione è molto simile a quella del comodatario (Cass. III, n. 18063/2018; Cass. III, n. 7923/1992).

In applicazione dei summenzionati principi S.C. ha di recente ritenuto che, in ambito di comodato ad uso familiare, i genitori comodanti non sono obbligati al rimborso delle spese sostenute dal comodatario durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale; tali spese, invece, devono essere restituite quando sono state soggettivamente necessarie e urgenti come quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l'impermeabilizzazione del lastrico solare (Cass. III, n. 18063/2018).

Spetta, invece, al comodatario lo ius tollendi per le addizioni in applicazione analogica dell'art. 1593 (Cass. III, n. 18063/2018; Cass. III, n. 1575/1963; Trib. Modena 2 luglio 2012).

Anche la dottrina ritiene che in caso di addizioni trovi applicazione analogica dell'art. 1593 c.c. e quindi sussista, in favore del comodatario, lo ius tollendi a condizione che esse siano separabili senza nocumento della cosa, sempre che il comodante non voglia ritenerle, pagando un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore del risultato utile (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 311).

Privilegio e ritenzione in favore del comodatario

Il comodatario di un bene mobile, titolare del diritto di rimborso ex art. 1808, comma 2, ha diritto di ritenzione della cosa comodata e privilegio speciale sulla stessa ex art. 2756.

Per contro, al comodatario di un bene immobile non spetta alcun privilegio né diritto di ritenzione, dal momento che quest'ultimo compete, a norma dell'art. 1152 c.c., soltanto al possessore di buona fede e non anche al detentore.

Divieto di compensazione

Il credito restitutorio del comodante non è compensabile con quello del comodatario per espressa previsione legislativa (art. 1246 n. 2, c.c.).

Il legislatore ha, pertanto, attribuito preminenza al soddisfacimento dell'interesse del comodante a conseguire la restituzione della cosa rispetto all'interesse del comodatario di essere rimborsato.

Bibliografia

Carresi, Comodato, in Nss D.I., Torino, III, 1959; Luminoso, voce Comodato, Enc. giur., Roma, 1988; Pellegrini, Contratto di comodato a termine e morte del comodante, in Riv. dir. civ. 2000, II, 477; Quadri, Comodato e «casa familiare»: l'intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2004, 1440; Quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della «casa familiare», in Corr. giur., 2015, 19; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Teti, Comodato, in Dig. civ., 1988.

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