Codice Civile art. 1811 - Morte del comodatario.

Caterina Costabile

Morte del comodatario.

[I]. In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine [1809], può esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa.

Inquadramento

L'art. 1811 attribuisce al comodante, in caso di morte del comodatario, la facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine, determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 330).

Il diritto del comodante di ottenere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa si giustifica in considerazione del carattere personale dell'uso dedotto in contratto e, dunque, dell'intuitus personae cui normalmente si ispira il comodato: è infatti in considerazione della persona del comodatario che il comodante normalmente si determina — per ragioni di solidarietà, affetto o amicizia — a concedere gratuitamente l'uso di una cosa, ed è per tale motivo che l'art. 1811 ha voluto lasciare il comodante stesso libero di decidere, una volta morto il comodatario, se porre fine al rapporto mediante il recesso o se invece lasciare nel godimento del bene soggetti diversi dall'originario beneficiario (Fragali, ult. cit.).

Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811, gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto (Cass. III, n. 14474/2023).

Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi (Cass. III, n. 2013/2024; Cass. II, n. 25887/2018; Cass. II, n. 8409/1990).

La dottrina, data la derogabilità della disciplina in esame, ritiene ammissibile la conclusione di un contratto di comodato il cui regolamento contenga una clausola che impedisca al comodante di chiedere la restituzione del bene dedotto in contratto in caso di morte del comodatario avvenuta in un momento temporale precedente a quello di restituzione convenuto (Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 303).

Morte del comodante

In dottrina è discussa l'applicabilità del disposto dell'art. 1811 anche all'ipotesi della morte del comodante.

Giova preliminarmente osservare, al riguardo, che il problema dell'incidenza della morte del comodante in costanza di rapporto può, in concreto, porsi nei soli casi in cui la morte del comodante sopravvenga nell'ambito di un rapporto di comodato di cui sia stato fissato dalle parti, esplicitamente o implicitamente, un termine finale, specie se di lunga durata; è essenzialmente in tali ipotesi, invero, che assume particolare rilevanza sapere se gli eredi del comodante possano recedere ante tempus per il solo fatto della morte dell'originario contraente o se, al contrario, siano da considerarsi obbligati a rispettare interamente il termine convenuto dal de cuius con il comodatario. Difatti, in mancanza di fissazione, espressa o tacita, del termine di durata, e cioè nei casi del c.d. comodato precario, gli eredi del comodante subentrano nel diritto del loro dante causa di recedere ad nutum dal contratto ex art. 1810 c.c. e di provocare, così, l'obbligo di immediata restituzione della cosa in capo al comodatario.

Gli autori che propendono per la soluzione negativa, evidenziano che la «fiducia» su cui si fonda il comodato è quella che il comodante ripone nel comodatario, per cui solo la morte di quest'ultimo legittima l'immediata restituzione (Pellegrini, 480).

Anche in giurisprudenza non esiste una posizione unanime.

Secondo un primo orientamento, dall'esplicita disposizione della norma in esame, dovrebbe dedursi che il diritto di esigere l'immediata restituzione della cosa possa essere esercitato non già in caso di morte del comodante, ma solo nell'ipotesi di morte del comodatario, con conseguente obbligo degli eredi del comodante che muoia in pendenza del rapporto di rispettare il contratto concluso dal de cuius fino alla scadenza convenuta (Cass. III, n. 8548/2008; Cass. III, n. 20159/2004; Cass. III, n. 3834/1980).

Secondo altra ricostruzione, invece, deve ritenersi che la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa, in quanto non sarebbe ammessa la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia (Cass. III, n. 15995/2008; Cass. III, n. 4912/1996; Cass. III, n. 4258/1991).

Bibliografia

Carresi, Comodato, in Nss D.I., Torino, III, 1959; Luminoso, voce Comodato, Enc. giur., Roma, 1988; Pellegrini, Contratto di comodato a termine e morte del comodante, in Riv. dir. civ., 2000, II, 477; Quadri, Comodato e «casa familiare»: l'intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2004, 1440; Quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della «casa familiare», in Corr. giur., 2015, 19; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Teti, Comodato, in Dig. civ., 1988.

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