Codice Civile art. 1814 - Trasferimento della proprietà.

Caterina Costabile

Trasferimento della proprietà.

[I]. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [1782].

Inquadramento

Il trasferimento di proprietà delle cose oggetto del mutuo trae il suo fondamento dal fatto che, avendo il contratto la finalità di consentire l'utilizzazione del denaro o delle cose fungibili da parte del mutuatario, quello è l'unico strumento per consentire all'accipiens un godimento tanto pieno da poter consumare le cose e disporne senza obblighi di conservazione.

Il carattere fungibile delle cose date a mutuo comporta che queste si confondono nel patrimonio del mutuatario e, di conseguenza, esse passano nella proprietà di quest'ultimo così che il trasferimento della proprietà resta una conseguenza disposta dalla legge a prescindere dalla volontà manifestata in tal senso dalle parti (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 339; Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 50).

Da ciò consegue che mutuatario non può che essere il proprietario della res mutuata o colui che abbia il potere di disporne (Giampiccolo, 453).

La funzione svolta dal mutuo è in sintonia con la sua struttura nel senso che se non ci fosse il trasferimento della proprietà sarebbe impossibile far utilizzare al mutuatario le cose fungibili oggetto del contratto (Teti, Tr. Resc., 1985, 660).

In ragione della natura strumentale della consegna, si è ritenuto che il trasferimento della proprietà deve considerarsi nel mutuo più un elemento formativo che un effetto del contratto: se il trasferimento della proprietà resta, infatti, una conseguenza disposta dalla legge, ciò non significa che l'ordinamento colleghi l'effetto traslativo ad una medesima fattispecie, ma solo che tale effetto non è derogabile dalla volontà delle parti a meno che queste non vogliano mutare il regolamento contrattuale (Galasso, 261).

Differenze col deposito irregolare

La dottrina reputa che la differenza tra mutuo e deposito irregolare (art. 1782) vada ricercata non solo nell'oggetto ma soprattutto nella funzione dei due contratti (Galasso, 266).

Scopo tipico del mutuo resta l'attribuzione all'accipiens della disponibilità e del pieno godimento delle cose, e poiché queste vengono considerate non già nella loro individualità ma come elementi fungibili (ovvero di genus) è evidente che esse verranno a confondersi nel patrimonio dell'accipiens, con la conseguenza di permettere il godimento tipico del mutuo attuato sui beni fungibili.

Di contro, nel deposito irregolare viene perseguito uno scopo di sicurezza, con la conseguenza che qui l'effetto traslativo non è connaturato all'attuazione dell'interesse negoziale tipico del deposito, perché la conservazione dei beni può avvenire in individuo, anzi è questa la regola generale ex art. 1766 c.c.

Bibliografia

Dalmartello, Appunti in tema di contratti reali, contratti restitutori e contratti sinallagmatici, in Riv. dir. civ., 1955; Galasso, Mutuo e Deposito irregolare, Milano, 1968; Gardella Tedeschi, Il Mutuo (contratto di), in Dig. civ., Torino, 1994; Giampiccolo, voce Mutuo, Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Grassani, Mutuo, in Noviss. Dig. it., X, Torino 1964; Mazzamuto, Mutuo di scopo, in Enc. Giur., XX, Roma, 1990.

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