Codice Civile art. 1817 - Termine per la restituzione fissato dal giudice.

Caterina Costabile

Termine per la restituzione fissato dal giudice.

[I]. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [1183 1].

[II]. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 2].

Inquadramento

Quando le parti non abbiano stabilito il termine per la restituzione della somma di danaro o delle altre cose fungibili mutuate, l'art. 1817 demanda la fissazione del termine al potere discrezionale del giudice del merito, avuto riguardo alle circostanze (Gardella Tedeschi, 544).

La disposizione, prevedendo espressamente l'ipotesi di un mutuo senza termine finale, attesta che il termine finale non è elemento essenziale del contratto di mutuo (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 353).

Il termine di adempimento resta comunque un elemento naturale del mutuo: la S.C. evidenzia che lo stesso presenta un carattere di essenzialità strutturale con la conseguenza che, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice, la sentenza non è costitutiva bensì esplicativa di un termine che è già implicito nella convenzione (Cass. III, n. 2055/1972).

Peraltro, nel caso di mutuo senza fissazione del termine il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass. III, n. 6984/2003).

Se è stato pattuito che il mutuatario restituirà «quando potrà», al fine di evitare che il mutuo possa trasformarsi in un negozio potestativo, il secondo comma dell'art. 1817 consente al mutuante di chiedere al giudice che fissi un termine finale di godimento (App. Napoli 31 gennaio 2006).

Analoga possibilità viene riconosciuta in relazione alle clausole «quando ne avrà i mezzi», «quando le condizioni economiche lo consentiranno» o «appena possibile» (Fragali, ult. cit.; Giampiccolo, 460).

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 1817, in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato.

La fissazione del termine previsto da tale disposizione deve avvenire all'esito di un procedimento ordinario di cognizione finalizzato alla valutazione delle «circostanze» concrete del rapporto nel contraddittorio delle parti. Il giudice, nell'accertamento del termine, può affermare l'esigibilità immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale (Trib. Verona 19 giugno 2003).

La giurisprudenza ha ritenuto non applicabile la norma in commento nel caso in cui le parti abbiano collegato la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un evento certus an, anche se incertus quando (Cass. III, n. 2216/1972).

La S.C. ha inoltre chiarito che nel caso di mutuo senza fissazione del termine il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva (Cass. III, n. 6984/2003).

Pertanto, anche nel mutuo senza fissazione del termine è applicabile il principio (art. 1186) secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente e, in tal caso, il creditore e abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. III, n. 2055/1972; Trib. Bologna 22 maggio 2007, n. 1194).

Prescrizione

La S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorre dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 (Cass. III, n. 14345/2009). Ciò in quanto la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione.

Bibliografia

Dalmartello, Appunti in tema di contratti reali, contratti restitutori e contratti sinallagmatici, in Riv. dir. civ., 1955; Galasso, Mutuo e Deposito irregolare, Milano, 1968; Gardella Tedeschi, Il Mutuo (contratto di), in Dig. civ., Torino, 1994; Giampiccolo, voce Mutuo, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Grassani, Mutuo, in Noviss. Dig. it., X, Torino 1964; Mazzamuto, Mutuo di scopo, in Enc. giur., XX, Roma, 1990.

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