Codice Civile art. 1819 - Restituzione rateale.InquadramentoLa disposizione in parola prevede l'ipotesi di risoluzione del mutuo con restituzione rateale per il caso di inadempimento anche di una sola rata. La giurisprudenza ritiene che il disposto dell'art. 1819 sia applicabile esclusivamente al mutuo gratuito (Cass. III, n. 1861/1995). In dottrina, invece, non sussistono dubbi in ordine all'applicabilità della norma in parola sia al mutuo oneroso che a quello gratuito. Risulta, inoltre, prevalente l'impostazione che ritiene che non sia possibile ricondurre all'istituto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 la presente ipotesi di estinzione anticipata (così come quella di cui al successivo art. 1820 c.c.) in quanto non collegata ad alcuna delle circostanze che potrebbero dare luogo alla decadenza dal beneficio del termine, ma è posta in relazione ad un preciso presupposto di inadempimento (Giampiccolo, 470; Teti, 639). Natura giuridicaL'art. 1819, regola il potere di recesso attribuito al mutuante perché il mutuatario non continui a godere dei diritti derivanti dal contratto pur non avendo ottemperato ad un proprio dovere. In dottrina è discussa la natura giuridica del rimedio contro l'inadempimento del mutuatario previsto dalla norma in esame. Secondo alcuni autori si tratterebbe di un diritto di recesso attribuito ex lege al mutuante (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 434), mentre secondo altri di un potere diretto di risoluzione per inadempimento (Giampiccolo, ult. cit.). Ambito di applicazioneIn dottrina non sussistono dubbi in ordine all'applicabilità della norma in parola sia al mutuo oneroso che a quello gratuito. L'estensione dell'applicabilità della norma al mutuo gratuito si ha sul fondamento che, pur non essendo questo un contratto a prestazioni corrispettive, vi sono comunque da individuare le due prestazioni strumentali di consegna e restituzione; inoltre si osserva che risulta più grave l'inadempimento nel caso il mutuante non riceva neanche il corrispettivo per il differimento e quindi deve ricevere una maggiore tutela (Fragali, ult. cit.). La giurisprudenza ha, di contro, ritenuto che la disposizione in esame ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione dell'art. 1819 (Cass. III, n. 1861/1995). Altre ipotesi di richiesta di anticipata restituzioneIl mutuante ha la facoltà di richiedere l'anticipata restituzione delle somme mutuate in caso di insolvenza del mutuatario, di diminuzione delle garanzie date, rifiuto delle garanzie promesse e in caso di fallimento del mutuatario. Le prime tre ipotesi sono da ricondursi all'applicazione della norma sulla decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 439; Giampiccolo, 471). Il fallimento (art. 55, comma 2 r.d. n. 267/1942), invece, produce la scadenza anticipata dei debiti pecuniari agli effetti del concorso (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 440). PrescrizioneLa giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. non è applicabile al pagamento dei ratei di un mutuo e dei relativi interessi, trattandosi non già di prestazioni periodiche, dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal mutuo (Cass. II, n. 12707/2002). Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. III, n. 4232/2023). BibliografiaDalmartello, Appunti in tema di contratti reali, contratti restitutori e contratti sinallagmatici, in Riv. dir. civ., 1955; Galasso, Mutuo e Deposito irregolare, Milano, 1968; Gardella Tedeschi, Il Mutuo (contratto di), in Dig. civ., Torino, 1994; Giampiccolo, voce Mutuo, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Grassani, Mutuo, in Noviss. Dig. it., X, Torino 1964; Mazzamuto, Mutuo di scopo, in Enc. giur., XX, Roma, 1990. |