Codice Civile art. 1820 - Mancato pagamento degli interessi.

Caterina Costabile

Mancato pagamento degli interessi.

[I]. Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto [1453 ss.].

Inquadramento

L'art. 1820 disciplina la risoluzione del mutuo oneroso in caso di mancato pagamento degli interessi.

In questa norma si ravvisa secondo i più il riconoscimento legislativo della corrispettività del mutuo (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 432).

La dottrina considera questa disposizione come una normale applicazione del rimedio previsto in generale dall'art. 1453 con la conseguenza che questo rimedio sarà esperibile anche per l'ipotesi di inadempimento di qualsiasi altra diversa obbligazione corrispettiva che per contratto fosse a carico del mutuatario (Giampiccolo, 468).

Il prevalente orientamento ritiene, inoltre, che — salvo il caso in cui sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ovvero un termine essenziale ex art. 1457 c.c. — la risoluzione può essere pronunciata solo qualora ricorra un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. (Carresi, in Tr. Vas., 1957, 145; Fragali, 1966, 437; contra Teti, 640).

Il legislatore con l'art. 40, secondo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. Testo Unico Bancario) ha previsto una disciplina specifica per la risoluzione per inadempimento del mutuo fondiario.

Ambito di applicazione

Si ritiene pacificamente che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1820 l'ipotesi di un mutuo in cui gli interessi devono essere corrisposti periodicamente.

Nel caso in cui, invece, l'obbligazione di corrispondere interessi diviene esigibile contestualmente o successivamente alla data prevista per la restituzione del tantundem, si ritiene che il mutuante potrà agire solo per l'adempimento.

Pertanto, qualora sia convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il contemporaneo pagamento frazionato degli interessi si ritiene che trovino applicazione sia l'art. 1820 che l'art. 1819 nei limiti del rispettivo ambito di operatività (Giampiccolo, 471).

La risoluzione per inadempimento del mutuo fondiario

L'art. 40, comma 2 d.lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), dispone che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive; precisando altresì che a tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il legislatore ha, dunque, previsto il principio secondo il quale il mutuatario non subisce gli effetti della richiesta di restituzione del tantundem o della risoluzione del mutuo in presenza del mancato pagamento di una rata.

Secondo una parte della giurisprudenza di merito la clausola risolutiva espressa di un contratto di credito fondiario secondo cui la banca può risolvere il mutuo ai sensi dell'art. 1456, allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all'integrale pagamento anche di una sola rata, deve ritenersi nulla per contrasto con l'art. 40, comma 2 d.lgs. n. 385/1993, norma inderogabile con cui il legislatore, a tutela del mutuatario inadempiente, ha limitato, in deroga ai principi di diritto comune, la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento (Trib. Salerno 4 febbraio 2011).

Secondo una diversa impostazione, invece, nel mutuo fondiario, la previsione contenuta nell'art. 40, comma 2 d.lgs. n. 385/1993 non preclude alla banca di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata, in presenza di un'apposita pattuizione negoziale in tal senso (Trib. Napoli 17 luglio 2012).

Bibliografia

Dalmartello, Appunti in tema di contratti reali, contratti restitutori e contratti sinallagmatici, in Riv. dir. civ., 1955; Galasso, Mutuo e Deposito irregolare, Milano, 1968; Gardella Tedeschi, Il Mutuo (contratto di), in Dig. civ., Torino, 1994; Giampiccolo, voce Mutuo, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Grassani, Mutuo, in Noviss. Dig. it., X, Torino 1964; Mazzamuto, Mutuo di scopo, in Enc. giur., XX, Roma, 1990.

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