Codice Civile art. 1605 - Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione. [I]. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa [2704] anteriore al trasferimento [2918, 2924]. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali [2812 3]. [II]. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta [2643 n. 9, 2644], può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento [2812 4, 2918, 2924]. InquadramentoLa norma, che prevede una eccezione a quanto dispone l'art. 1602 c.c., è volta a privilegiare i diritti del conduttore solo se questi risultano da elementi certi, quali la data o la trascrizione. In questo caso, infatti, soccorre la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 1605, il quale è applicazione della stessa opponibilità della locazione al terzo acquirente, applicata ai canoni ancora da scadere e dal quale si ricava che il terzo acquirente della cosa locata può chiedere i canoni della locazione non ancora scaduti quando risultano da atto di data certa (Cass. n. 17488/2007). Pignoramento dell'immobile locatoIl pignoramento dell'immobile locato costituisce, in analogia alle situazioni che si verificano in tema di disciplina della liberazione e della cessione dei canoni ai sensi dell'art. 1605, mezzo di pubblicità e, quindi, formalità idonea a mettere il locatore proprietario in grado di conoscere il soggetto cui il canone deve essere corrisposto da tale momento; tale scopo il pignoramento non può tuttavia adempiere nei confronti del conduttore, i cui canoni siano stati ceduti, non dovendo essere effettuata al conduttore la notificazione del pignoramento. Ne consegue che, ai fini dell'inopponibilità delle cessioni dei canoni con effetti nei confronti del conduttore, a costui deve essere data notizia dell'avvenuto pignoramento e dell'intervento nel processo esecutivo del creditore ipotecario, affinché anche per il conduttore sussista l'obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a riceverli ai sensi del quarto comma dell'art. 2812 c.c. (Cass. n. 18194/2007). BibliografiaBarraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |