Codice Civile art. 1612 - Recesso convenzionale del locatore.

Francesco Agnino

Recesso convenzionale del locatore.

[I]. Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Inquadramento

Il legislatore riconosce al locatore la possibilità di recedere dal contratto di locazione se ha necessità di abitare egli stesso l'immobile ma, per la tutela del conduttore, la subordina a precise condizioni.

Le Forme del recesso

La comunicazione di recesso dalla locazione può essere validamente effettuata in forma scritta anche da un mandatario al quale il relativo incarico sia stato conferito verbalmente in quanto, stante la libertà di forma consentita dalla legge per il recesso, la procura conferita a tal fine dal locatore al suo rappresentante non deve necessariamente rivestire la forma scritta (Cass. n. 217/1985).

Relativamente ai contratti agrari, la Corte di Cassazione ha statuito che relativamente ad essi, la disposizione prevista dall'art. 16 l. n. 203/1982 con riguardo alle opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, si limita ad innovare la previgente disciplina procedimentale ma non quella sostanziale, senza il comma 7 del

successivo art. 17 comporti una sanatoria delle opere comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge (alle quali estende soltanto i diritti alle indennità, ai finanziamenti pubblici ed alle esenzioni fiscali), con la conseguenza che l'esecuzione di dette opere in violazione degli artt. 11 e 14 l. n. 11/1971 costituisce tuttora inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4 lett. a) del d.l. n. 157/1945, comportando la violazione, da parte dell'affittuario, sia del divieto di mutare arbitrariamente l'originaria destinazione del fondo, sia dell'obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto, come si evince anche dall'art. 19 l. n. 203/1982 cit. che consente l'esecuzione in deroga alla procedura solo per i piccoli miglioramenti (Cass. n. 7836/1987).

A ciò deve aggiungersi che l'art. 5 l. n. 203/1982 stabilisce che la risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale; specifica poi che il grave inadempimento deve riferirsi «particolarmente» alla violazione degli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione di esso e delle attrezzature relative.

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005

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