Codice Civile art. 1626 - Incapacità o insolvenza dell'affittuario.InquadramentoTale norma si spiega in ragione del fatto che l'affitto è un contratto intuitus personae. Competenza del TribunaleNel caso di fallimento, prima dell'integrale pagamento del prezzo, dell'acquirente di beni con patto di riservato dominio, la determinazione dell'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. deve essere richiesta dal fallimento al giudice ordinario, non rientrando detta determinazione tra i poteri che l'art. 25 r.d. n. 267/1942 (l. fall.) attribuisce al giudice delegato; ne consegue che il provvedimento, adottato dal giudice delegato e confermato dal Tribunale, con il quale detti organi hanno fissato l'equo compenso, sono giuridicamente inesistenti, perché adottati in materia sottratta al giudice fallimentare (Cass. n. 9974/1993). BibliografiaBarraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |