Codice Civile art. 1628 - Durata minima dell'affitto (1).

Francesco Agnino

Durata minima dell'affitto (1).

[I]. Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

Inquadramento

Il legislatore ha introdotto la norma in esame al fine di garantire la continuità nella produzione del bene, a favore sia dell'affittuario che delle esigenze della produzione.

Natura del contratto di affitto di fondi rustici

Il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto ha natura consensuale ed è fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferire all'affittuario la detenzione e il godimento. Pertanto, con riguardo ad un fondo soggetto ad usufrutto, poiché tale diritto, ancorché attribuisca all'usufruttuario il diritto di conseguire il possesso del bene e di goderne, non esclude che il nudo proprietario ne abbia la disponibilità di fatto, quest'ultimo in tale ipotesi può validamente concedere il fondo in affitto ed esercitarne i relativi diritti (Cass. n. 6857/1993).

Tale principio costituisce ius receptum, atteso che il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto ha natura consensuale ed è fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dall'esistenza del diritto di proprietà nella persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione ed il godimento, ed è lo stesso concedente che è, quindi, titolare di qualsiasi azione inerente al contratto, anche se non sia proprietario o non agisca in nome di questi (Cass. n. 6846/1982).

Sotto altro aspetto, secondo una giurisprudenza assolutamente costante di legittimità con riguardo ai miglioramenti apportati successivamente alla entrata in vigore della l. n. 11/1971 in tanto sussiste il diritto dell'affittuario a un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, in quanto, alternativamente questi siano stati eseguiti, o previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura (a norma della l. n. 11/1971, art. 11, prima, e della l. n. 203/1982, art. 16, poi) o con il consenso del concedente.

Quest'ultimo, può essere anche tacito, ma deve in ogni caso precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (Cass. n. 17772/2005; Cass. n. 22667/2004; Cass. n. 591/2001).

Aspetti processuali

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidata la massima secondo cui rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari.

Esclusa dunque la devoluzione al giudice specializzato di una causa perciò solo che essa sia in qualche modo connessa con un fondo rustico, ivi compresa, dunque, l'ipotesi in cui venga avanzata richiesta di restituzione di un predio concesso in comodato — domanda che pacificamente esula dalla competenza della sezione specializzata (Cass. n. 8703/2002; Cass. n. 11635/1997; Cass n. 1027371995) — è necessario, perché tale competenza si radichi, che la controversia implichi l'applicazione degli artt. 1628, 1654, 2135 e 2187 c.c. nonché della speciale normativa in materia di contratti agrari (l. n. 756/1964; l. n. 606/1966; l. n. 11/1971; l. n. 203/1982).

A ciò aggiungasi che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un modus — quale la consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo concesso dal comodante — di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene (Cass. n. 24142/2013; Cass. n. 3087/2010; Cass. n. 8703/2002).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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