Codice Civile art. 1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante. [I]. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.]. [II]. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515 [83 att.]. [III]. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. [IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario. InquadramentoIl mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi è innegabile l'obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale del mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento. Ipotesi applicativeIn tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola «salvo incasso», con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, comma 4, quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta (Cass. n. 7737/2010). L'art. 1718 c.c. abilita il mandatario senza rappresentanza ad agire in nome proprio, a tutela dei diritti del mandante verso il vettore, solo con riguardo alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell'ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, in relazione a spedizione fattagli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, o da terzi per conto del mandante (Cass. n. 89/1978). In tema di mandato, l'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all'art. 1717, comma 4 è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell'ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall'intuitus personae (Cass. n. 1580/2018, nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal cliente nei confronti del professionista che, senza la sua autorizzazione, si era sostituito all'avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per il cliente medesimo). Il rischio di smarrimento degli assegni bancari, rimessi dal correntista per l'accredito, grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, comma 4 c.c., in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso dell'assegno e della sua conseguente custodia, data anche la sua qualifica di operatore professionale; nel caso di smarrimento del titolo grava, pertanto, sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza (Trib. Salerno 2 febbraio 2012, n. 228). L'ultimo comma dell'art. 1717 c.c., consente al mandante di agire direttamente nei confronti del sostituto del mandatario, ma non dà azione di responsabilità contrattuale diretta per i danni subiti contro il sostituto del mandatario. Nella specie il proprietario di un quadro (mandante) lo aveva consegnato ad una persona (mandatario) con l'incarico di renderlo. Quest'ultima aveva consegnato il quadro ad altra persona (sostituto), la quale, a sua volta, l'aveva consegnato, allo stesso scopo, ad altra (sostituto del sostituto). Il quadro, mentre si trovava presso quest'ultima, andava distrutto. Il mandante conveniva in giudizio, fra gli altri, il sostituto del sostituto del mandatario con l'azione ex art. 1717, ultimo comma c.c. deducendo la violazione dell'art. 1718 c.c. per non aver osservato la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del quadro e chiedendo il risarcimento del danno ex contracto (Cass. n. 4302/1980, la quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha negato la proponibilità dell'azione contrattuale ex art. 1717 ultimo comma c.c. nei confronti del sostituto del mandatario da parte del mandante, salva la possibilità di inquadrare sul terreno della responsabilità aquiliana la pretesa azionata dal mandante). Le obbligazioni accessorie del mandatario di dare comunicazioni od informazioni al mandante in ordine a dati eventi ex art. 1710, comma 2 c.c.; 1712, comma 1 c.c.; 1718, comma 3 c.c.; 1732, comma 3 c.c., suppongono l'esistenza di una più ampia obbligazione del mandatario di dare notizia al mandante di tutti i fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto, come espressione dei generali doveri di diligenza ex art. 1710 e 1176 c.c., e di buona fede ex art. 1175 e 1375, c.c., cui il gestore deve sempre uniformarsi nell'esecuzione dell'incarico. Pertanto, se la banca è tenuta al preciso obbligo di informare prontamente il correntista dell'esecuzione degli ordini e di tutti gli atti esecutivi del mandato, la cui singola notizia possa ritenersi ragionevolmente di rilievo per il medesimo correntista, nell'assenza di circostanze capaci di attribuire carattere di univocità all'apparenza, possono sussistere fondati motivi di sospetto che obbligano la banca-mandataria ad informare immediatamente il correntista prima di dare corso all'operazione, per ricevere le istruzioni del caso (Trib. Bari 20 aprile 2011). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |