Codice Civile art. 1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato. [I]. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss.]. InquadramentoLa norma si spiega considerando che il mandatario assume l'incarico per conto del mandante, il quale, pertanto, deve metterlo nelle condizioni di eseguirlo anche sul piano materiale. Obblighi di correttezza a carico delle partiIn tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante, che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome (Cass. n. 15273/2003). Invero, è dovere del mandante somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico, così come sancito dall'art. 1719 c.c.; in mancanza, il contratto è dichiarato risolto per grave inadempimento del mandante (Cass. n. 11800/2016). In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719, a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre, fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713, comma 1 c.c., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cass. n. 20659/2016; Cass., n. 16868/2002; Cass. n. 21388/2009: nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo coli oca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'art. 17 della convenzione, di ratifica della Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio, ratificata con l. n. 1084/1977, applicabile ratione temporis, che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d'altro canto, sono incassati, dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. È su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile — ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 c.c. — con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il. viaggio dovrà avere inizio (Cass., n. 16868/2002). Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Non può dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo all'agenzia ma che l'agenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, l'obbligo di versare le somme riguardava da un lato l'organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall'altra l'agenzia di viaggi. Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati ed ha errato l'impugnata sentenza per aver implicitamente escluso la legittimazione passiva in capo all'agenzia di viaggio. Poiché l'agenzia di viaggi opera quale mandataria del tour operator, ai sensi dell'art. 1713, comma 1 c.c., dovrà rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso ed in specie il saldo del prezzo ricevuto dai viaggiatori). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in Nss. 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