Codice Civile art. 1721 - Diritto del mandatario sui crediti.

Francesco Agnino

Diritto del mandatario sui crediti.

[I]. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705 2].

Inquadramento

La norma è volta a rafforzare la tutela del mandatario per il caso in cui il mandante sia inadempiente alle proprie obbligazioni.

Presupposti per l'operatività della prelazione e fattispecie

La prelazione stabilita a favore del mandatario dall'art. 1721 c.c., sui crediti pecuniari sorti dagli affari da lui conclusi, presuppone una stretta correlazione tra l'attività del mandatario ed il credito derivato al mandante e rappresenta una deroga al principio generale della par condicio creditorum, sicché ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 77/2001).

Peraltro, il mandante, sappiano o non sappiano i terzi della esistenza del mandato, ha diritto, in via diretta e non in via surrogatoria, di far propri di fronte a costoro i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli con ciò non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso (Cass. n. 92/1990).

Qualora, in un contratto di Agenzia il preponente conferisca allo agente oltre all'incarico di promuovere — in una zona determinata stabilmente e dietro retribuzione — la conclusione di contratti, anche quello di concluderli per conto ed, eventualmente, in nome di esso preponente, sul rapporto di Agenzia si inserisce un rapporto di mandato, che conferisce all'agente la facoltà di soddisfarsi sui crediti sorti dall'esecuzione del mandato con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (art. 1721 c.c.), in aggiunta al privilegio generale sui mobili (art. 2751, n. 6 c.c. e, rispettivamente, art. 2161, comma 2 c.c.) ed al diritto di ritenzione (art. 2761, ultimo comma c.c., e art. 1756, ultimo comma c.c.) (Cass. n. 6882/1998; Cass. n. 2035/1966).

La prelazione stabilita a favore del mandatario dall'art. 1721 c.c., sui crediti pecuniari sorti dagli affari da lui conclusi, presuppone una stretta correlazione tra l'attività del mandatario ed il credito derivato al mandante e rappresenta una deroga al principio generale della par condicio creditorum, sicché ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 77/2001).

Nella giurisprudenza di merito si è osservato che Ai fini del riconoscimento del privilegio per il credito del mandatario derivante dall'esecuzione del mandato, il mandatario è tenuto a provare l'esistenza, fra i beni espropriati o acquisiti alla massa fallimentare, delle cose oggetto di privilegio mobiliare (Trib. Ancona 5 settembre 1994).

Bibliografia

Baldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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