Codice Civile art. 1730 - Estinzione del mandato conferito a più mandatari.Estinzione del mandato conferito a più mandatari. [I]. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari. InquadramentoL'estinzione del mandato congiuntivo si spiega proprio in quanto i mandatari sono chiamati ad operare insieme. Arbitrato irritualeIn materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal Presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811, c.p.c., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuità nell'attività dei due collegi (Cass. n. 18194/2003: nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale). Deve convenirsi che nell'arbitrato irrituale — in cui gli arbitri, in funzione e con posizione di mandatari, esercitano un potere connotato dalla sua derivazione dalla volontà delle parti ed emettono una determinazione che risolve la controversia in via negoziale, vincolando le parti alla stregua di un proprio atto di autonomia — il termine prefissato per la pronuncia del lodo sia strutturalmente «conformativo» del potere stesso, con la conseguenza che la scadenza del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico priva gli arbitri del relativo potere (art. 1722, n. 1 c.c.) e rende inefficaci gli atti successivamente compiuti (Cass. n. 58/2001; Cass. n. 574/1985; Cass. n. 4794/1984; Cass. n. 4785/1984). Tuttavia, proprio in ragione della genesi negoziale del potere di arbitrato (irrituale), non può negarsi che i compromittenti, nell'esercizio della loro autonomia, possano prorogare il termine ove già scaduto e, allo stesso modo, escluderne ab initio la natura essenziale (Cass. n. 11270/2012; Cass. n. 24562/2011; Cass. n. 10462/1994; Cass. n. 5523/1983). Sotto altro aspetto, se è vero che l'art. 811 c.p.c., prevedendo l'eventualità che nel corso del giudizio siano sostituiti alcuni o anche tutti gli arbitri nominati, tende ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale nell'ipotesi di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di parte del collegio arbitrale (Cass. n. 210/1951), tuttavia questo principio non può essere invocato quando il (primo) collegio, non si sia mai (regolarmente) costituito per la mancata nomina dell'arbitro di una parte. In tal caso, infatti, non sarebbe ipotizzabile una continuità tra l'attività dei due collegi, perché quella eventualmente spiegata dal primo collegio non avrebbe alcuna rilevanza giuridica, e soltanto impropriamente potrebbe configurarsi in relazione ad esso una cessazione da un incarico mai (validamente) espletato (Cass. n. 18194/2013). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |