Codice Civile art. 1732 - Operazioni a fido.Operazioni a fido. [I]. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. [II]. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. [III]. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente. InquadramentoLa commissione che ha ad oggetto una vendita è strettamente connessa all'eventualità che sia necessario un fido a favore dell'acquirente (si pensi, ad esempio, al commissionario di una casa automobilistica); inoltre, accade spesso che l'incarico si svolga a distanza dal committente o, comunque, in condizioni tali che il commissionario non possa agevolmente informarlo della necessità di un fido. Pertanto, il legislatore presume autorizzato il fido se non vi è disposizione contraria. In ogni caso, il committente ha diritto a conoscere senza ritardo l'eventuale dilazione e la controparte della stipula. Le obbligazioni accessorie del mandatario di dare comunicazioni od informazioni al mandante in ordine a dati eventi ex art. 1710, comma 2, c.c.; 1712, comma 1 c.c.; 1718, comma 3, c.c.; 1732 comma 3, c.c., suppongono l'esistenza di una più ampia obbligazione del mandatario di dare notizia al mandante di tutti i fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto, come espressione dei generali doveri di diligenza ex art. 1710 e 1176 c.c., e di buona fede ex art. 1175 e 1375, c.c., cui il gestore deve sempre uniformarsi nell'esecuzione dell'incarico. Pertanto, se la banca è tenuta al preciso obbligo di informare prontamente il correntista dell'esecuzione degli ordini e di tutti gli atti esecutivi del mandato, la cui singola notizia possa ritenersi ragionevolmente di rilievo per il medesimo correntista, nell'assenza di circostanze capaci di attribuire carattere di univocità all'apparenza, possono sussistere fondati motivi di sospetto che obbligano la banca-mandataria ad informare immediatamente il correntista prima di dare corso all'operazione, per ricevere le istruzioni del caso (Trib. Bari 20 aprile 2011). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |